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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-162/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 settembre 2023. — A. G. contro Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 15, paragrafo 1 – Dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione delle autorità competenti in procedimenti penali – Uso successivo di tali dati nel corso di un’indagine su una condotta illecita. — Causa C-162/22

Giurisprudenza europea62022CJ0162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il successivo impiego di dati di traffico e di ubicazione, legittimamente conservati e accessibili per la lotta alla criminalità grave, non può estendersi a indagini su condotte illecite di natura corruttiva. La ratio è che tali finalità sono gerarchicamente inferiori rispetto alla lotta ai reati gravi e non possono quindi giustificare una nuova ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. La pronuncia è rilevante per le autorità pubbliche che vogliano utilizzare dati telecom per procedimenti amministrativi o disciplinari.

Uso successivo di dati di traffico e di ubicazione conservati dai fornitori di comunicazioni elettroniche: se possano essere impiegati in indagini su condotte illecite di natura corruttiva dopo essere stati raccolti per la lotta alla criminalità grave

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, osti all’utilizzo, da parte delle autorità pubbliche, di dati personali relativi a comunicazioni elettroniche conservati dai fornitori di servizi e successivamente messi a disposizione delle autorità competenti per finalità di lotta alla criminalità grave, quando tali dati siano impiegati in indagini amministrative o disciplinari relative a condotte illecite di natura corruttiva, indipendentemente dal fatto che l’accesso originario fosse stato concesso per reati gravi e gravi minacce alla sicurezza pubblica.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce della Carta, osta a che dati relativi a comunicazioni elettroniche conservati dai fornitori per finalità di lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti siano poi utilizzati in indagini su condotte illecite di natura corruttiva, poiché tale uso successivo perseguirebbe un obiettivo di minore importanza nella gerarchia delle finalità di interesse generale rispetto a quello che ha giustificato la conservazione e l’accesso originari.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/58/CE
  • Direttiva 2009/136/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1 direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 5 direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 95/46/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, TUE
  • Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE

Uso successivo di dati di comunicazioni elettroniche in indagini su condotte corruttive

La causa C-162/22 origina da un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nell’ambito di un procedimento promosso da A.G. contro la Procura generale della Repubblica di Lituania. La Corte è stata chiamata a stabilire se dati relativi a comunicazioni elettroniche, conservati dai fornitori di servizi e messi a disposizione delle autorità per la lotta alla criminalità grave, possano essere successivamente utilizzati in un’indagine su una condotta illecita di natura corruttiva.

Fatti e procedimento principale

La Procura generale aveva avviato un’indagine amministrativa nei confronti di A.G., procuratore, sospettato di aver trasmesso illegittimamente informazioni rilevanti a un indagato e al suo avvocato. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura generale aveva adottato due decreti: uno di revoca dalle funzioni e uno di rimozione dall’incarico. Nel fascicolo erano presenti anche dati provenienti da operazioni di indagine penale e da istruttorie penali, che confermavano comunicazioni telefoniche tra A.G. e l’avvocato dell’indagato.

Il ricorrente sosteneva che, alla luce della direttiva 2002/58 e della Carta, l’accesso a dati di traffico e contenuto delle comunicazioni, essendo una grave ingerenza nei diritti fondamentali, potesse essere giustificato solo per la lotta alla criminalità grave. Poiché la normativa lituana consentiva invece l’uso di tali dati anche per illeciti disciplinari o condotte corruttive, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte sulla compatibilità di tale uso successivo con il diritto dell’Unione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2002/58/CE, relativo a finalità e campo di applicazione;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sulla riservatezza delle comunicazioni;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, che consente limitazioni legislative per determinate finalità di sicurezza e repressione dei reati;
  • gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, richiamato nel bilanciamento della rilevanza degli obiettivi di interesse generale.

La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Privacy International, Prokuratuur, La Quadrature du Net, Commissioner of An Garda Síochána e SpaceNet e Telekom Deutschland.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto precisato che la controversia non riguardava dati ottenuti direttamente mediante intercettazione da parte delle autorità, ma l’uso successivo di dati già conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica sulla base di una misura legislativa nazionale adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che:

  • la conservazione generalizzata e indiscriminata di dati di traffico e di ubicazione è, in linea di principio, incompatibile con la direttiva 2002/58, salvo ipotesi eccezionali riconosciute dalla giurisprudenza;
  • l’accesso e l’uso successivo di tali dati devono rispettare le condizioni sostanziali e procedurali che giustificano la loro conservazione;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, contiene un elenco tassativo di obiettivi di interesse generale.

La Corte ha poi applicato il criterio della gerarchia degli obiettivi di interesse generale: l’uso dei dati conservati per la lotta alla criminalità grave può, in linea di principio, essere giustificato da tale finalità; tuttavia, non è consentito trasferire quei dati ad altre autorità per finalità meno rilevanti, come la repressione di condotte illecite di natura corruttiva, che non raggiungono il livello di gravità richiesto. Ha inoltre osservato che un procedimento disciplinare o amministrativo non corrisponde, di per sé, all’obiettivo del perseguimento dei reati, riferito alle azioni penali.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta, osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche, conservati in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione e messi a disposizione delle autorità competenti per la lotta alla criminalità grave, siano utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza il vincolo di finalità nell’uso dei dati di telecomunicazione: se la conservazione e l’accesso sono giustificati dalla lotta ai reati gravi, non è consentito un riuso per obiettivi di minore intensità repressiva. Per le amministrazioni e le autorità investigative, ciò implica che l’impiego di tali dati in procedimenti disciplinari o anticorruzione deve essere valutato con estrema cautela e, in linea di principio, è precluso quando la base originaria è la repressione della criminalità grave.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheprotezione dei dati personaliprivacy e riservatezza delle comunicazioniindagini penali e disciplinarianticorruzione

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