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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 387 del 16/07/2025, limitatamente alla parte concernente il pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni n. 387 del 16 luglio 2025, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore antistatario ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, relativa al riconoscimento del servizio pre ruolo e alle conseguenti differenze retributive, nella parte concernente la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza presupposta e che non sussistevano ragioni per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare le spese legali spettanti. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale inerzia successiva, il Prefetto di Terni o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, incaricandolo, su richiesta della parte ricorrente, di provvedere in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme non corrisposte e all’adozione degli atti amministrativi e contabili necessari. Il compenso del commissario, pari a euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece negata: il Collegio ha ritenuto iniqua la misura, considerata la notoria difficoltà degli uffici ministeriali nell’eseguire tempestivamente l’elevato numero di sentenze relative alla carta docente, in presenza di una normativa non univoca. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza al giudicato; il TAR li ha applicati per ordinare l’esecuzione della sentenza presupposta e predisporre misure sostitutive in caso di inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare, nei casi previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nelle concrete circostanze considerate dal Collegio, sarebbe risultata iniqua in ragione delle difficoltà organizzative e dell’elevato numero di sentenze da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorrente ha dedotto di avere atteso il decorso del termine previsto dalla disposizione prima di promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Il parametro è stato richiamato per la liquidazione forfettaria delle spese del giudizio, determinata tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e di un mancato adempimento non giustificato, il giudice dell’ottemperanza assegna all’amministrazione un termine per provvedere e può contestualmente predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all’infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza: il giudice deve valutarne l’equità alla luce delle concrete circostanze, potendo escluderla quando risulti sproporzionata rispetto a difficoltà organizzative generalizzate dell’amministrazione e alla particolare serialità del contenzioso.
  • Il compenso spettante al commissario ad acta per l’attività eventualmente svolta può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato secondo quanto stabilito nella sentenza, subordinatamente alla verifica dell’effettivo espletamento dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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