Sentenza del 22/01/2018 n. 198 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accisa - esenzione - autoproduzione di energia da fonti rinnovabili - applicazione a consorzio - è possibile. Energia - produzione da parte di consorzio - consumazione da parte di imprese consorziate - ipotesi di autoproduzione - è tale - esenzione da accisa - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione dall'accisa prevista per l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. In particolare, si doveva stabilire se l'energia prodotta da un consorzio e consumata dalle imprese consorziate potesse essere considerata energia autoprodotta e autoconsumata, oppure se il consorzio dovesse essere considerato un soggetto distinto dalle imprese associate, impedendo così l'esenzione.
La decisione
È stato riconosciuto che, ai fini dell'art. 52, comma 3, lettera b), del d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999, il consorzio opera come organismo strumentale delle imprese consorziate e non come soggetto sostanzialmente distinto da esse. Pertanto, l'energia prodotta dal consorzio e utilizzata dalle imprese consorziate rientra nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo. L'esenzione dall'accisa consegue, purché siano rispettati tutti gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Non riportata nel testo fornito
La norma è interpretata nel senso che l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili può applicarsi anche quando la produzione è formalmente effettuata da un consorzio e il consumo dalle imprese consorziate, se il consorzio opera come organismo strumentale di tali imprese.
Art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Non riportata nel testo fornito
La disposizione concorre a definire il concetto di autoproduzione, che può ricomprendere l'energia prodotta dal consorzio e consumata dalle imprese associate, senza che la distinta soggettività formale del consorzio escluda automaticamente l'autoconsumo.
Massime di principio
- Per valutare l'autoproduzione ai fini dell'accisa non è decisiva soltanto la separata personalità giuridica del soggetto produttore e dei soggetti consumatori; occorre considerare anche il rapporto funzionale ed economico tra consorzio e imprese associate.
- Un consorzio può essere trattato come organismo strumentale delle imprese consorziate quando produce energia per il perseguimento di finalità comuni e l'energia viene effettivamente utilizzata dalle associate.
- La produzione consortile destinata al consumo delle imprese consorziate può integrare autoconsumo e beneficiare dell'esenzione dall'accisa, purché l'energia provenga da fonti ammesse e siano rispettati gli ulteriori requisiti tecnici, soggettivi e documentali previsti dalla legge.
- L'esenzione non deriva automaticamente dalla forma consortile: devono essere verificati in concreto la destinazione dell'energia, l'effettivo consumo da parte delle imprese associate e l'assenza di una sostanziale attività di vendita a soggetti estranei al consorzio.
- In situazioni analoghe è opportuno dimostrare documentalmente il vincolo consortile, le finalità comuni, i rapporti di produzione e consumo dell'energia e la corrispondenza tra energia prodotta e utilizzata dalle imprese consorziate.
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