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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4850/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza che li aveva confermati condannati per la falsificazione di due patenti apparentemente rilasciate dalle autorità irlandesi (fatti del 22.9.2014). Hanno articolato due motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancata considerazione della tesi del falso grossolano, lamentando che la Corte d'appello avrebbe rigettato quella tesi solo richiamando la qualifica dell'operatore che ha effettuato gli accertamenti; 2) violazione delle norme processuali relative alla sospensione condizionale della pena (richiamando art. 597 c.p.p. e art. 163 c.p.), sostenendo che il Tribunale aveva concesso il beneficio in motivazione ma non nel dispositivo e che la Corte d'appello avrebbe di fatto revocato la sospensione senza impugnazione del PM e senza richiesta dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha confermato il principio consolidato secondo cui la punibilità per falso documentale è esclusa solo quando la falsificazione risulti ictu oculi; nel caso concreto il falso è stato accertato tramite esami tecnici (lampada Voud) effettuati da personale specializzato, perciò non si configurava il falso grossolano. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza infondata: i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti a sostegno dell'affermazione che la sospensione condizionale fosse stata effettivamente concessa in dispositivo e poi revocata; inoltre la Corte d'appello ha motivato correttamente la mancata concessione del beneficio in forza di precedenti condanne e di una condanna intermedia ostativa, richiamando l'art. 164 c.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti come inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Artt. 477-482 c.p.

    Norme relative ai reati di falsificazione documentale contestati; la Corte ha ritenuto che la falsificazione non fosse riconoscibile 'ictu oculi' e quindi punibile in quanto accertata tramite esami tecnici specialistici.

  • Art. 597 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta irregolarità procedurale sulla sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e priva di elementi concreti, quindi non fondata.

  • Art. 163 c.p.

    Norma evocata dalla difesa nel contesto del contrasto tra dispositivo e motivazione; la Corte non ha ritenuto che la situazione concreta comportasse una violazione della norma invocata.

  • Art. 164 c.p.

    Prevede limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena, in particolare il divieto per chi ha riportato precedente condanna per delitto; la Corte ha applicato questa norma per escludere la concessione del beneficio ai ricorrenti alla luce dei precedenti penali e di una condanna intermedia.

  • Art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27

    Norma che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nella procedura; richiamata nella fase di conclusioni.

Massime di principio

  • Il falso documentale è escluso come 'falso grossolano' soltanto se la falsificazione è evidente 'ictu oculi'; se occorrono accertamenti tecnici specialistici, il reato è perseguibile.
  • In caso di apparente conflitto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la prevalenza del dispositivo non è assoluta ma la parte che invoca l'interpretazione sfavorevole deve allegare elementi concreti per ritenere errato il dispositivo; l'assenza di specifiche allegazioni rende la doglianza inammissibile.
  • La sospensione condizionale della pena è preclusa dall'art. 164 c.p. quando esistono precedenti condanne per delitto o condanne intermedie ostative; il giudice di appello può motivare la negazione del beneficio alla luce di tali elementi.
  • In Cassazione il ricorso che non espone in modo concreto e documentato le ragioni di impugnazione è frequentemente dichiarato inammissibile; è necessario indicare fatti e motivazioni precise e contestualizzate.
  • La Corte si attiene a precedenti consolidati: chi contesta questioni giuridiche con giurisprudenza contrastante deve dimostrare perché debba essere applicato l'orientamento favorevole e fornire elementi specifici sul caso concreto.

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