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Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 661/2024 in data 19/12/2024 - RG n. 623/2024, del Tribunale di Pescara, Sezione lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La questione riguardava le modalità di attuazione del giudicato, l'applicabilità del termine dilatorio anche nel giudizio di ottemperanza e la possibilità per l'amministrazione intimata di giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. Ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale passato in giudicato e la mancata ottemperanza dell'amministrazione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti. Ai fini dell'ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, in ragione dell'art. 115, comma 3, c.p.a. Il Ministero è stato ordinato di accreditare le somme riconosciute dal giudice ordinario sulla carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, da insediarsi per l'ulteriore termine di 60 giorni. È stata esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza consente la decisione con sentenza in forma semplificata; la disposizione è richiamata per giustificare la struttura decisoria della pronuncia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti propri del processo amministrativo.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza la formula esecutiva non è necessaria, diversamente da quanto previsto per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Le somme riconosciute dal giudicato devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente per le finalità di aggiornamento e formazione previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca una prestazione amministrativa o il pagamento di somme a carico di un'amministrazione pubblica.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento da parte delle amministrazioni statali è applicabile anche ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina del processo amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato adducendo che l'attuazione spetti a un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero; l'amministrazione chiamata in giudizio deve attivare i propri poteri organizzativi per assicurare l'esecuzione.
  • Quando l'amministrazione rimane inerte dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la corresponsione di interessi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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