Cassazione Penale, Sentenza n. 5270/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame ex art. 322 c.p.p., aveva parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo (24/03/2021) riducendo l'importo sequestrato e individuando come profitto ingiusto l'ammontare conseguito dalla società FISCIANO SVILUPPO SPA pari a Euro 982.397,00. Il ricorrente deduceva (i) la natura pubblicistica della società (richiamando art. 4 D.Lgs. 175/2016) e il rapporto di immedesimazione organica del legale rappresentante con l'ente, con conseguente assenza del requisito dell'altruità richiesto per la truffa; (ii) l'insussistenza degli artifici e dei raggiri contestati, sostenendo che l'iter amministrativo fosse conforme alla Determina regionale n. 19/2017 e che la presunta errata rappresentazione cartografica fosse irrilevante e non idonea a trarre in inganno la Regione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: anche se si accetta la nozione sostanziale di "ente pubblico" per alcune società privatistiche, la FISCIANO SVILUPPO SPA è qualificata come ente pubblico economico/società operante secondo criteri di economicità e non può essere assimilata all'ente pubblico territoriale; pertanto il profitto confluito nelle sue casse può costituire "altrui" rispetto all'agente e sussiste il requisito dell'altruità per la truffa. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la presenza di artifici e raggiri (tra cui la non coincidenza tra area di ingombro e particelle di esproprio, l'omessa VIA e la discrezionalità impedita alla Regione, e il cambio ingiustificato del soggetto attuatore con conseguenti espropri e plusvalenze), perciò la motivazione non è viziata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
istanza di riesame ex art. 322 cod. proc. pen.
norma sulla possibilità di riesame del provvedimento di sequestro; utilizzata come base procedurale per l'ordinanza del Tribunale di Salerno
art. 322-bis cod. proc. pen.
ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
richiamata nel contesto dei limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro
art. 324 cod. proc. pen.
ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla disciplina delle ordinanze sui sequestri e ai limiti impugnatori
art. 325 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; il Collegio ne applica i limiti
art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.
reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.
fattispecie di truffa aggravata allorquando il fatto sia commesso ai danni di un ente pubblico; la Corte chiarisce che per la configurazione del reato è necessario il requisito dell'altruità e che tale requisito può sussistere anche quando il profitto vada a società a partecipazione pubblica se questa non è assimilabile all'ente pubblico territoriale
art. 640-bis cod. pen.
più volte richiamato nei motivi di gravame
citato dalla difesa ma non decisivo: la Corte osserva che le censure attengono in realtà alla qualificazione del fatto come truffa (art. 640) e alla sussistenza degli artifici; l'interpretazione ribadisce i criteri per l'aggravante quando la vittima sia ente pubblico
art. 4 D.Lgs. 175/2016
art. 4 d. lgs. 175/2016 invocato dal ricorrente
richiamato dalla difesa per sostenere l'irrilevanza della forma societaria privatistica; la Corte ritiene tale richiamo non idoneo ad assimilare la società al regime degli enti pubblici territoriali e ad escludere l'altruità
art. 1, comma 3, D.Lgs. 231/2001
art. 1, comma 3 del d.lgs. 231 del 2001
utilizzato per distinguere gli enti pubblici economici dalle amministrazioni pubbliche e per sostenere che società a gestione economica possono essere assoggettate a regimi diversi (anche con rilevanza penale/di responsabilità dell'ente)
Massime di principio
- La qualificazione formale "privatistica" di una società partecipata pubblicamente non esclude di per sé la configurazione del reato di truffa: occorre verificare la reale natura economica dell'ente e se esso sia assimilabile o meno all'ente pubblico territoriale.
- Per la truffa aggravata ai danni di un pubblico ente è necessario il requisito dell'altruità: se il profitto indebito confluisce nella disponibilità di un soggetto giuridicamente distinto dall'ente territoriale (anche se a partecipazione pubblica), il requisito dell'altruità può sussistere.
- Le società qualificate come enti pubblici economici o società che operano secondo criteri di economicità non sono automaticamente assimilabili agli enti pubblici territoriali; ciò incide sulla valutazione dell'immedesimazione organica e sulla riconducibilità del profitto all'agente.
- Errori, omissioni o incongruenze documentali nella fase amministrativa (es. equivocità cartografica, mancata indicazione di dati rilevanti, cambio ingiustificato del soggetto attuatore) possono costituire "artifizi" idonei a ingannare l'ente erogatore e giustificare misure cautelari se adeguatamente motivate.
- Nei procedimenti di riesame e sequestro preventivo il giudice deve fornire motivazione compiuta sugli elementi che giustificano il sequestro: se la motivazione è coerente, completa e ragionevole, il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato e il ricorso può essere respinto per mancanza di violazione di legge.
- Avverso ordinanze in materia di sequestro il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: questioni di merito sulla valutazione degli elementi probatori o sulla fondatezza della motivazione sono difficilmente riaperte in Cassazione se il giudice del riesame ha motivato adeguatamente.
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