Sentenza del 20/09/2017 n. 5513 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Responsabilità solidale del coniuge estraneo all'accertamento nel caso di dichiarazione congiunta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità solidale è stata ritenuta sussistente. La presentazione della dichiarazione congiunta comporta, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 114/1977, la responsabilità di entrambi i coniugi per il pagamento delle imposte, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo, anche quando uno dei due sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti dell'altro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non dover rispondere dei redditi accertati nei confronti dell'altro coniuge, poiché estraneo alla loro produzione e all'accertamento fiscale. La questione riguardava quindi l'applicabilità della responsabilità solidale prevista per i coniugi che presentano una dichiarazione dei redditi congiunta.
Norme richiamate
Art. 17 della legge n. 114/1977
Quando i coniugi si avvalgono della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, essi sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo.
La norma attribuisce una responsabilità solidale ai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta. Tale responsabilità opera anche nei confronti del coniuge che non ha prodotto i redditi accertati e che non è direttamente coinvolto nella verifica fiscale.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta può esporre entrambi i coniugi alla responsabilità solidale per imposte, sanzioni e interessi risultanti dall'accertamento e iscritti a ruolo.
- L'estraneità di uno dei coniugi alla produzione del reddito o all'illecito fiscale non esclude, di per sé, la responsabilità solidale derivante dalla dichiarazione congiunta.
- Prima di presentare una dichiarazione congiunta è opportuno considerare che il beneficio della gestione unitaria può comportare l'assunzione di obbligazioni fiscali anche per redditi riferibili esclusivamente all'altro coniuge.
- La responsabilità solidale verso l'Amministrazione finanziaria non implica necessariamente che il coniuge estraneo sia privo di ogni tutela nei rapporti interni: può, in presenza dei presupposti, valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti del coniuge cui il reddito o l'illecito è riferibile.
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