Sentenza n. 2105/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di una discarica mediante realizzazione della vasca V5, nonché il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di discarica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo di VIA relativo all’ampliamento di una discarica esistente, deducendo: 1) violazione delle disposizioni sul preavviso di rigetto, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; 2) violazione e falsa applicazione della disciplina sulla pianificazione dei rifiuti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà, poiché il progetto sarebbe stato espressamente contemplato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani 2024 e coerente con la pianificazione regionale e d’ambito; 3) violazione della disciplina sulle discariche e delle norme tecniche del PAI, nonché erroneità e difetto di istruttoria, in relazione alla presenza di una porzione dell’area in zona a pericolosità geomorfologica P3, alla possibilità di realizzare opere di mitigazione e al fatto che l’area interessata riguardasse soltanto una pista di servizio e non la vasca di coltivazione; 4) difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione delle linee guida SNPA e del principio di proporzionalità, quanto alla valutazione del cumulo degli impatti su suolo, sottosuolo e biodiversità. La ricorrente ha inoltre contestato che la VIA potesse fondarsi su profili di compatibilità pianificatoria propri di una fase autorizzativa successiva e ha evidenziato il contrasto tra il diniego e precedenti valutazioni amministrative favorevoli.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa al vizio di motivazione e alla contraddittorietà del giudizio negativo di VIA rispetto al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani 2024. Il Piano non prevedeva nuove discariche, ma stabiliva che gli ampliamenti delle discariche esistenti, allora in corso di autorizzazione, fossero necessari per assicurare lo smaltimento dei rifiuti non valorizzabili e degli scarti della valorizzazione energetica. Il Piano indicava espressamente l’ampliamento della discarica oggetto del giudizio, quantificato in 1.819.369 metri cubi, nell’elenco degli ampliamenti in corso di autorizzazione, ricompresi nel totale di 9.466.132 metri cubi. Esso prevedeva inoltre che la capacità derivante dagli ampliamenti fosse sufficiente ad accogliere gli scarti dei termovalorizzatori. Di conseguenza, il giudizio della CTS, recepito nel decreto regionale, secondo cui il progetto sarebbe stato incompatibile con il nuovo Piano perché riconducibile a un superato modello di smaltimento in discarica, è stato ritenuto manifestamente contraddittorio con il contenuto dello stesso Piano. Il TAR ha precisato che la previsione di un impianto privato nella pianificazione ha valore programmatico e non esonera dall’istruttoria ambientale né neutralizza le criticità emerse in sede di VIA; tuttavia, quando il diniego ambientale si fonda anche sul preteso contrasto con la pianificazione, tale motivazione deve essere coerente con le previsioni pianificatorie. Il ricorso è stato accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e sono stati annullati il decreto di giudizio negativo di VIA e il parere istruttorio conclusivo impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. L’Assessorato è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
È indicato quale base normativa del giudizio di compatibilità ambientale impugnato.
art. 26-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase preliminare della procedura ambientale avviata dalla proponente.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base per la richiesta di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
art. 29-ter d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alla successiva autorizzazione integrata ambientale.
art. 199 d.lgs. 152/2006
È invocato dalla ricorrente per sostenere che la pianificazione dei rifiuti deve considerare la capacità degli impianti futuri e i relativi fabbisogni.
art. 10-bis l. 241/1990
È invocato per contestare l’omessa comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo; la questione non è stata esaminata perché assorbita.
art. 13 l.r. Sicilia 7/2019
È richiamato insieme all’art. 10-bis l. 241/1990 in relazione al preavviso di rigetto; la relativa censura è stata assorbita.
art. 9 l.r. Sicilia 9/2010
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della pianificazione regionale nella localizzazione e nel fabbisogno degli impianti di smaltimento.
art. 4, comma 9, lett. s), l.r. Sicilia 9/2010
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla previsione del fabbisogno di nuove discariche; la censura normativa non è stata esaminata autonomamente.
art. 8, comma 5, l.r. Sicilia 9/2010
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli accordi con altre SRR; il relativo profilo è rimasto assorbito.
art. 3 l.r. Sicilia 7/2019
È richiamato in relazione al difetto di motivazione e all’istruttoria ambientale; la relativa censura è stata assorbita.
d.lgs. 36/2003
È richiamato dalla ricorrente con riferimento ai requisiti di localizzazione delle discariche; il TAR non ha deciso autonomamente tale profilo.
art. 16 N.T.A. PAI approvato con decreto presidenziale 6 maggio 2021
È invocato per sostenere la possibilità di realizzare interventi di mitigazione del rischio nelle aree pericolose; la questione è stata assorbita.
art. 21 N.T.A. PAI approvato con decreto presidenziale 6 maggio 2021
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai divieti e alle condizioni di intervento nelle aree soggette a pericolosità geomorfologica; il TAR non ha definito il merito di tale censura.
Massime di principio
- Il giudizio negativo di VIA è viziato per difetto di motivazione e contraddittorietà quando fonda l’incompatibilità di un progetto con la pianificazione regionale su una ricostruzione incompatibile con il contenuto espresso del piano, che invece contempla il progetto o la categoria di interventi cui esso appartiene.
- La previsione programmatica di un impianto o di un ampliamento nella pianificazione regionale non esonera l’amministrazione dallo svolgimento dell’istruttoria ambientale e non impedisce di rilevare criticità in sede di VIA; tuttavia, le eventuali ragioni negative riferite alla pianificazione devono essere coerenti con le previsioni del piano stesso.
- Quando un piano regionale prevede che gli ampliamenti delle discariche esistenti siano necessari per garantire lo smaltimento dei rifiuti non valorizzabili e degli scarti della valorizzazione energetica, non è logicamente sostenibile motivare il diniego di VIA affermando, senza ulteriore specifica dimostrazione, che il progetto è incompatibile con il nuovo modello regionale fondato sul recupero energetico.
- La motivazione del provvedimento ambientale deve confrontarsi specificamente con le previsioni pianificatorie che contemplano il progetto e con la loro incidenza sull’assetto complessivo del settore; l’omesso o contraddittorio esame di tali elementi integra un vizio di legittimità dell’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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