Sentenza n. 481/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 886/2024, depositata e resa pubblica il 13.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 396/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l’accredito della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 886/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024, ma l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione al Ministero, la notificazione del ricorso il 15 gennaio 2026 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora sia esclusa in concreto dalla nomina del commissario e da ulteriori ragioni ostative: la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti tecnici, l’eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale, ma meramente incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, oltre all’ipotesi di manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR attribuisce tale facoltà al commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell’utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sent. 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur ammissibile in astratto, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando sussistano altre ragioni ostative, con riguardo alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione all’Amministrazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ordinare l’esecuzione della condanna e di adottare le misure sostitutive necessarie in caso di inerzia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, indicando gli atti da compiere, il termine per l’intervento e la possibilità di delega nell’ambito della struttura amministrativa competente.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto in relazione alla complessità organizzativa e tecnica dell’adempimento, ai vincoli di bilancio, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
- La nomina di un commissario ad acta quale misura idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato può costituire, insieme ad altre ragioni ostative, motivo sufficiente per non applicare la penalità di mora nei confronti dell’Amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
- In presenza di un titolo giudiziale che impone l’erogazione di somme o benefici e di un’inottemperanza dell’Amministrazione, l’eventuale incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →