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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24661/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo al 1997 emesso dall'Agenzia in seguito a verbale della Guardia di Finanza, che contestava una fittizia intestazione di quote sociali della Arno SRL per ottenere un risparmio d'imposta (frazzionamento del capitale e applicazione di un'aliquota forfettaria del 2% sulla plusvalenza invece del 25%). L'Agenzia aveva impugnato la sentenza di merito favorevole al contribuente sollevando tre censure in Cassazione: 1) error in procedendo per mancato esame di eccezione di inammissibilità dell'appello; 2) violazione dell'art. 37-bis DPR 600/1973 e norme sul contraddittorio (mancata richiesta scritta di chiarimenti o sua inidoneità, sostituita dal verbale di accesso); 3) vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. I primi due motivi di impugnazione sono stati dichiarati inammissibili (per carenza di specificità e di autosufficienza del ricorso in Cassazione) e, sul merito del secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui il contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, commi 4 e 5, DPR 600/1973 è rigoroso: la richiesta scritta di chiarimenti e la motivazione specifica dell'avviso in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente sono prescrizioni a pena di nullità, e le comunicazioni rese in sede di PVC o verbalizzazioni non possono sostituirsi alla formale richiesta scritta. Per l'assenza di fondatezza e l'inammissibilità delle censure, il ricorso è stato respinto; spese a carico della parte soccombente (Agenzia).

Norme richiamate

  • art. 37-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (commi 4 e 5)

    "L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2"; e inoltre: "l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente"

    La Corte conferma che il procedimento contraddittorio disciplinato dall'art. 37-bis è vincolante e rigoroso: la richiesta scritta di chiarimenti e la motivazione specifica dell'avviso sono condizioni di validità dell'accertamento; le verbalizzazioni o il PVC non sostituiscono la formale richiesta scritta.

  • art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nella censura processuale; nella decisione è riportata tra i riferimenti ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorso dell'Agenzia nell'ambito del primo motivo (presunta violazione), ma la Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in maniera generica e non idonea a consentire il sindacato in cassazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3-4-5)

    La normativa di riferimento per le ragioni di cassazione (vizi di motivazione, error in iudicando e error in procedendo). La Corte ha ritenuto i motivi formulati dall'Agenzia inammissibili o assorbiti.

  • art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata nel ricorso con riferimento al contraddittorio e alle garanzie del contribuente; la Corte non ha accolto la censura per generica formulazione.

  • art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato citata in relazione all'onere delle spese: la Corte nota che non si applica l'agevolazione prevista perché la parte soccombente (Agenzia) è ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti che contestano profili di elusività (art. 37-bis DPR 600/1973) è obbligatoria, a pena di nullità, la formale richiesta scritta di chiarimenti al contribuente e l'avviso di accertamento deve motivare specificamente le ragioni per cui sono state ritenute insufficienti le giustificazioni ricevute.
  • Le verbalizzazioni rese in sede di accesso o il contenuto del PVC non sono idonee a sostituire la richiesta scritta prevista dall'art. 37-bis: il procedimento contraddittorio deve rispettare le forme e i termini legislativamente previsti.
  • In un ricorso per Cassazione il motivo deve essere autosufficiente: non è sufficiente il generico rinvio agli atti processuali; occorre riportare nel ricorso gli elementi essenziali (o estratti rilevanti) che consentano al giudice di legittimità di svolgere il proprio sindacato.
  • Chi contesta un accertamento per violazione delle procedure del contraddittorio può avere buone probabilità di far dichiarare la nullità dell'atto se riesce a dimostrare l'assenza o l'inidoneità della richiesta scritta di chiarimenti e la mancata specifica motivazione dell'avviso in relazione alle giustificazioni fornite.
  • Quando si deduce error in procedendo o vizi processuali in Cassazione è necessario indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali contestati: la Corte non è tenuta a compiere indagini integrative per colmare lacune dell'esposizione.

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