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Circolare

Circolare numero 144 del 30-6-1999

Erogazione del contributo di 18 milioni in favore dei lavoratori che rinunciano alla partecipazione alle attività di lavoro socialmente utili e che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità. Istruzioni contabili, fiscali e procedurali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il contributo a fondo perduto spettante ai lavoratori ex L.S.U./L.P.U. che avviano un’attività autonoma, iniziative di autoimpiego o microimprenditorialità, nonché ai nuovi soci di cooperative. Indica le modalità di domanda alla Direzione Provinciale del lavoro, la documentazione da allegare, il procedimento di autorizzazione e liquidazione da parte dell’INPS, oltre al rimborso ministeriale delle somme erogate. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la registrazione del contributo e delle ritenute fiscali, con istituzione di specifici conti GAW, e si rinvia a successivi chiarimenti per il pagamento operativo e per l’ulteriore contributo previsto dall’articolo 9 del decreto interministeriale.

Incentivi ai lavoratori ex L.S.U./L.P.U. che avviano un’attività autonoma e relative istruzioni contabili e fiscali

Incentivi ai lavoratori L.S.U./L.P.U. che avviano un’attività autonoma

La circolare disciplina il contributo riconosciuto ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità che avviano un’attività autonoma, iniziative di autoimpiego o di microimprenditorialità, nonché ai nuovi soci di cooperative. Vengono illustrate sia le regole per l’accesso al beneficio sia le modalità contabili e fiscali per la sua gestione da parte dell’INPS.

Quadro normativo e misura dell’incentivo

Il beneficio trova fondamento nell’articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e nelle disposizioni attuative del decreto interministeriale 21 maggio 1998. Per i lavoratori che avviano iniziative di autoimpiego o microimprenditorialità è previsto un incentivo a fondo perduto pari a lire 18 milioni pro capite, da corrispondere dall’INPS. L’incentivo può essere riconosciuto anche nel caso di costituzione di nuove società cooperative, purché il lavoratore vi partecipi in qualità di socio.

Domanda, destinatario e documentazione

L’istanza deve essere presentata alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato. Alla domanda devono essere allegati:

  • il numero di partita IVA;
  • il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure a un albo professionale o di categoria;
  • ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per svolgere l’attività, anche mediante autocertificazione nei casi consentiti;
  • se il lavoratore entra in una cooperativa come nuovo socio, il documento comprovante l’iscrizione nel registro prefettizio;
  • la rinuncia alla ulteriore partecipazione all’attività di lavoro socialmente utile dalla data di eventuale accoglimento dell’istanza.

Procedura amministrativa e liquidazione

La Direzione Provinciale del lavoro verifica l’ammissibilità della domanda, adotta il provvedimento di autorizzazione alla corresponsione dell’incentivo e lo trasmette alla sede INPS competente per territorio. L’INPS procede quindi alla liquidazione dell’importo in un’unica soluzione.

Copertura finanziaria e rimborso all’INPS

Le somme anticipate dall’INPS a titolo di incentivo sono rimborsate annualmente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’Impiego, sulla base di un riepilogo delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale.

Rinuncia ai lavori socialmente utili e altri benefici collegati

Per i lavoratori che rinunciano alla partecipazione ai progetti di L.S.U./L.P.U., l’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale prevede, oltre all’incentivo principale, un contributo in unica soluzione pari al 50% dell’assegno spettante, elevato al 100% per il solo anno 1998. La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 274 del 31 dicembre 1998, con il relativo messaggio, e con la circolare n. 113 del 19 maggio 1999. Inoltre, la circolare ministeriale n. 138/98 precisa che tale contributo va calcolato sull’intera durata residua del progetto in corso, incluse le eventuali proroghe ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997.

Resta sospesa, in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali, la disciplina dell’ulteriore contributo previsto dall’articolo 9 del decreto interministeriale, fino a lire 20 milioni per ciascuna impresa o cooperativa, per i lavoratori che abbiano avviato entro il 31 dicembre 1998 nuove attività imprenditoriali, comprese le cooperative.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione del contributo sono istituiti i conti:

  • GAW 32/33, per l’imputazione del contributo;
  • GAW 10/33, per l’imputazione del debito verso i beneficiari.

La procedura di liquidazione automatizzata genera un biglietto contabile con lo schema in partita doppia indicato dalla circolare: in dare GAW 32/33 per l’importo del contributo liquidato e in avere GAW 10/33 per l’importo netto da corrispondere; in parallelo sono rilevate le ritenute IRPEF sul conto GPA 27/09 e l’addizionale regionale sul conto GPA 29/68. Al pagamento, l’importo corrisposto è registrato in dare del conto GAW 10/33.

Trattamento fiscale

In attesa del parere del Ministero delle Finanze, sul contributo devono essere operate la ritenuta IRPEF secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito e la ritenuta addizionale regionale nella misura dello 0,50%. Le somme trattenute devono essere versate al Fisco e alle Regioni con le consuete modalità. Le erogazioni e le relative ritenute saranno oggetto di certificazione fiscale, ma la circolare rinvia a successive indicazioni per la compilazione e l’emissione della certificazione.

Somme non riscosse e chiusura dei conti

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 98, appositamente istituito. Le partite ancora da definire alla fine dell’esercizio sono imputate al nuovo conto GAW 10/31. I saldi dei conti GAW 10/31 e GAW 10/33 vengono ripresi nel nuovo esercizio. L’allegato alla circolare riporta le variazioni al piano dei conti e le denominazioni complete e abbreviate dei conti istituiti.

Istruzioni procedurali

Le istruzioni operative per il pagamento del contributo non sono ancora contenute nella circolare e saranno fornite con un successivo messaggio, attualmente in corso di predisposizione.

Punti principali

Ambito dell’incentivo e base normativa

L’articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 riconosce ai lavoratori che presentano un progetto di lavoro autonomo un contributo a fondo perduto a carico del Fondo per l’occupazione. Il decreto interministeriale 21 maggio 1998 ne disciplina le modalità applicative e prevede, all’articolo 3, comma 5, un incentivo pari a lire 18 milioni pro capite per chi avvia iniziative di autoimpiego o microimprenditorialità, corrisposto dall’INPS. Il beneficio è riconoscibile anche in caso di avvio di nuove società cooperative, per i lavoratori che vi partecipano come soci.

Domanda e documentazione richiesta

Per ottenere l’incentivo gli interessati devono presentare domanda alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio in relazione alla residenza. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla circolare ministeriale n. 138/98 del 21 dicembre 1998, e precisamente: numero di partita IVA; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad albo professionale o di categoria; altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, anche tramite autocertificazione se consentita; nel caso di partecipazione come nuovo socio a una cooperativa, documento comprovante l’iscrizione nel registro prefettizio; rinuncia alla ulteriore partecipazione ad attività di lavoro socialmente utile dalla data dell’eventuale accoglimento dell’istanza.

Procedura di autorizzazione e pagamento

La Direzione Provinciale del lavoro verifica l’ammissibilità dell’istanza, autorizza la corresponsione dell’incentivo e trasmette il provvedimento alla sede INPS territorialmente competente. L’INPS provvede quindi alla liquidazione dell’importo in unica soluzione.

Copertura degli oneri e rimborso all’INPS

Le somme erogate a titolo di incentivo sono rimborsate annualmente all’INPS dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’Impiego, sulla base di un apposito riepilogo delle spese sostenute, come previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale.

Rinuncia ai lavori socialmente utili e ulteriore contributo

Per la rinuncia alla partecipazione alle attività socialmente utili, l’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale prevede, oltre all’incentivo principale, il pagamento in unica soluzione di un contributo pari al 50% dell’assegno spettante, elevato al 100% per il solo anno 1998. La circolare richiama le istruzioni già fornite con circolare n. 274 del 31 dicembre 1998 e con circolare n. 113 del 19 maggio 1999. Inoltre, la circolare ministeriale n. 138/98 precisa che il contributo per la rinuncia va commisurato all’intera residua durata del progetto in corso, comprese le proroghe ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997. Resta inoltre sospesa, in attesa di istruzioni ministeriali, la disciplina dell’ulteriore contributo di cui all’articolo 9 del decreto interministeriale, fino a lire 20 milioni per impresa o cooperativa, per iniziative imprenditoriali avviate entro il 31 dicembre 1998.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per rilevare contabilmente il contributo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale sono istituiti i conti GAW 32/33, per l’imputazione del contributo, e GAW 10/33, per l’imputazione del debito verso i beneficiari. La procedura di liquidazione automatizzata emette un biglietto contabile con registrazione in dare di GAW 32/33 e in avere di GAW 10/33 per il contributo liquidato, con imputazione in GPA 27/09 per le ritenute IRPEF e in GPA 29/68 per l’addizionale regionale. Al pagamento, l’importo corrisposto viene registrato in dare del conto GAW 10/33.

Regime fiscale e ritenute

In attesa del parere del Ministero delle Finanze, il contributo è assoggettato a ritenuta IRPEF con aliquote progressive per scaglioni di reddito e a ritenuta addizionale regionale nella misura dello 0,50%. Gli importi trattenuti devono essere versati al Fisco e alle Regioni con le consuete modalità. Le somme erogate e le ritenute formeranno oggetto di certificazione fiscale, per la cui predisposizione viene rinviato a successivi chiarimenti.

Gestione delle somme non riscosse e chiusura d’esercizio

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere contraddistinte nel partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 98, relativo alle somme non riscosse dai beneficiari per il contributo ex articolo 4, comma 1, del D.I. 21/5/1998 ai lavoratori ex LSU, di nuova istituzione. Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate al conto di nuova istituzione GAW 10/31; i saldi dei conti GAW 10/31 e GAW 10/33 sono ripresi in carico nel nuovo esercizio. Nell’allegato sono riportate le variazioni al piano dei conti.

Istruzioni procedurali

Le istruzioni operative necessarie per il pagamento del contributo saranno fornite con un apposito messaggio, in corso di predisposizione.

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