Cassazione Penale, Sentenza n. 17161/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale impropria di tipo specifico. Il ricorrente censura la mancanza di prova circa l'omissione completa della tenuta delle scritture contabili (sostiene che le conclusioni si basino su sospetti e non su indizi) e contesta la prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie aggravata, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto configurare al più la bancarotta semplice documentale. Richiama gli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 2 della legge fallimentare e l'art. 192, comma 2 del codice di procedura penale, denunciando anche vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il motivo di cassazione è aspecifico in quanto non si confronta con l'intero apparato argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado, che costituiscono un corpo decisionale unitario (cd. doppia conforme). Quanto al merito, le corti di merito hanno ritenuto provata l'omessa tenuta e/o la sottrazione delle scritture contabili dal 2010 fino al fallimento del 2018 e hanno ricavato dal complesso degli indizi (credito 686.000 euro di cui si è persa traccia, insinuazione al passivo superiore a 500.000 euro, mancanza di spiegazioni sulla scomparsa di attivi, disponibilità patrimoniale del ricorrente e utilizzo degli immobili in modo non funzionale all'impresa, comportamento omissivo rispetto agli obblighi di amministratore, ecc.) la volontà di danneggiare i creditori e quindi il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Per queste ragioni il motivo è ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riferito alla disciplina della bancarotta documentale: la Corte ha valutato la rilevanza penale sia della sottrazione fisica delle scritture sia della loro mancata istituzione/tenuta, considerandole equipollenti ai fini della fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta specifica
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Norma che disciplina la bancarotta semplice documentale; la Corte distingue tra semplice omissione materiale (reato materiale) e omessa tenuta con dolo di recare pregiudizio ai creditori (reato fraudolento), richiedendo per quest'ultimo la prova di indici di fraudolenza
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato nella doglianza relativa ai limiti di allegazione del motivo in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha contestato l'intero ragionamento delle sentenze di merito
art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Per la bancarotta documentale fraudolenta specifica non è necessario provare solo l'assenza materiale delle scritture: la sottrazione o l'omessa tenuta delle scritture, ove finalizzate a rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale, possono configurare la fattispecie aggravata se emergono indizi della volontà di danneggiare i creditori
- La distinzione tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta dipende dal dolo specifico (volontà di pregiudicare i creditori); tale dolo può essere desunto da un quadro indiziario complessivo (es. perdita di attivi, crediti inspiegabilmente non documentati, comportamento omissivo dell'amministratore, utilizzo distrattivo di beni sociali)
- In Cassazione il motivo deve confrontarsi con l'intero apparato motivazionale delle sentenze di merito; la mancata contestazione organica della motivazione (aspecificità) comporta inammissibilità del ricorso
- Due sentenze conformi di primo e secondo grado (cd. doppia conforme) possono essere lette congiuntamente e formare un unico corpo argomentativo che la Corte di legittimità valuta nel suo insieme
- Gli amministratori hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa (non solo fino alla cessazione sostanziale); il mancato assolvimento di tale obbligo è elemento rilevante nella valutazione della responsabilità penale in caso di fallimento
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