Sentenza n. 906/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero temporaneo dell’appartamento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto il divieto di utilizzo e lo sgombero dell’appartamento occupato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile. L’atto era fondato su un sopralluogo dell’Ufficio Lavori Pubblici dal quale erano emerse lesioni della pavimentazione del terrazzino e del muro perimetrale, il grave ammaloramento della struttura della canna fumaria e delle tubazioni interne, nonché la disgregazione delle tavelle del tetto e il deterioramento dell’orditura lignea, con compromissione della sicurezza e della funzionalità della copertura. I ricorrenti hanno dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria sulle effettive condizioni di pericolo e mancata previa dichiarazione di inagibilità; violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che i lavori avrebbero potuto essere eseguiti senza sgombero; insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria, poiché il sopralluogo era stato eseguito da due tecnici comunali su incarico dei dirigenti tecnici, con esame della documentazione fotografica e formulazione della proposta al Sindaco. In assenza di prova contraria, le conclusioni dei tecnici sono state ritenute attendibili, mentre le contestazioni dei ricorrenti consistevano in mere opinioni personali prive di supporto tecnico. La stessa carenza probatoria ha determinato il rigetto della censura di sproporzione, non essendo stata dimostrata la possibilità di eseguire i lavori con la permanenza degli occupanti. Il TAR ha escluso inoltre la necessità di una previa dichiarazione di inagibilità: nell’ambito dell’ordinanza contingibile e urgente rileva la situazione di fatto che impone l’intervento immediato, mentre la dichiarazione di inagibilità può essere adottata successivamente dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio competente quale atto gestionale. Quanto alla contingibilità e urgenza, il giudice ha affermato che la relativa valutazione spetta al Sindaco ed è sindacabile soltanto se illogica o manifestamente scollegata dagli esiti dell’istruttoria; nella specie essa è risultata coerente con il sopralluogo e con la documentazione prodotta. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 7 l. 241/1990, poiché, in ragione dell’urgenza, la comunicazione di avvio non era necessaria e i ricorrenti non avevano indicato quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state compensate in considerazione della tutela del diritto all’abitazione perseguita dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nei casi di urgenza; inoltre, chi deduce la violazione partecipativa deve indicare quale concreto apporto avrebbe potuto offrire e dimostrare che esso avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nelle ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare condizioni di pericolo per la sicurezza di un immobile, la valutazione tecnica svolta dagli uffici comunali può fondare il provvedimento quando sia adeguatamente documentata; chi la contesta deve fornire elementi tecnici contrari, non essendo sufficienti mere opinioni personali.
- La valutazione del Sindaco sulla sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza è espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto quando risulti illogica o manifestamente scollegata dagli esiti dell’istruttoria.
- L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente diretta a impedire l’utilizzo di un immobile per ragioni di sicurezza non presuppone necessariamente una previa dichiarazione formale di inagibilità, che può essere adottata successivamente dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio competente.
- La contestazione della proporzionalità dello sgombero deve essere sostenuta da elementi tecnici idonei a dimostrare che gli interventi di messa in sicurezza potevano essere eseguiti senza allontanare gli occupanti.
- Nei procedimenti urgenti, la comunicazione di avvio può essere omessa; la relativa violazione non determina comunque l’annullamento dell’atto se il ricorrente non dimostra quale concreto contributo partecipativo avrebbe potuto fornire e la sua potenziale incidenza sull’esito.
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