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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02289/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una vendita online di un orologio di valore avvenuta nel marzo 2017: l'acquirente consegnò un assegno circolare che si rivelò falso. L'alienante agì ex art. 702-bis c.p.c. contro la banca indicata come emittente e contro la banca negoziatrice, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità solidale e il risarcimento dei danni asseritamente patiti per la condotta negligente nella emissione/negoziazione del titolo. Il tribunale accolse la domanda e liquidò il danno in euro 38.000, ritenendo responsabili gli istituti di credito. In appello, però, la corte territoriale riformò integralmente la decisione, rigettando le domande risarcitorie per difetto di prova sia dell'esatto bene venduto e delle sue caratteristiche, sia dell'ammontare del danno, osservando che non poteva farsi coincidere il pregiudizio con l'importo facciale dell'assegno falso. Nel ricorso per cassazione l'attore dedusse violazione degli artt. 1992 e ss. c.c., del R.D. n. 1736/1933, artt. 25 e 26, e degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che, per la disciplina dei titoli di credito, il danno dovesse essere parametrato all'importo indicato nell'assegno circolare e che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso la prova del valore di mercato dell'orologio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non una vera censura di violazione di legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha confermato che il motivo era sostanzialmente rivolto a contestare la ricostruzione fattuale operata dalla corte d'appello e non l'interpretazione delle norme invocate, e ha ribadito che, trattandosi di assegno falso, il danno non poteva essere automaticamente desunto dall'importo facciale del titolo ma doveva essere provato con riferimento al bene ceduto e alle sue caratteristiche. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore di ciascuna controricorrente e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma utilizzata per l'introduzione del giudizio di primo grado in rito sommario di cognizione

  • art. 1992 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di titoli di credito; la Corte osserva che la doglianza non coglie la fattispecie concreta perché riguarda un titolo falso

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 25 e 26

    richiamati dal ricorrente sulla disciplina dell'assegno circolare; ritenuti non pertinenti alla vicenda di un titolo falso

  • art. 1218 c.c.

    invocato per la responsabilità da inadempimento; la Corte afferma che il motivo mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il criterio del risarcimento del danno; la Corte esclude che il danno possa coincidere automaticamente con l'importo dell'assegno falso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a censurare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione anticipata del giudizio; ciò legittima la declaratoria di inammissibilità e la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate; non incide sul decisum

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta integra presupposto legale di condanna per abuso del processo e responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • Quando il titolo di credito dedotto in giudizio risulti falso, non è corretto applicare in modo meccanico le regole del titolo genuino per fondare il danno sull'importo facciale del documento.
  • In azioni risarcitorie fondate su una condotta negligente nella circolazione di un titolo falso, il danno deve essere provato in concreto con riferimento al pregiudizio effettivamente subito, non potendo coincidere automaticamente con il valore apparente del titolo.
  • La prova del danno non può essere desunta dalla sola offerta formulata dal truffatore-acquirente, se mancano dati oggettivi sul bene ceduto idonei a verificarne il reale valore di mercato.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente gli elementi documentali decisivi; una generica censura per omessa considerazione di documenti non è sufficiente a introdurre un vizio motivazionale.
  • La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoRicorso per cassazioneInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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