Cassazione Penale, Ordinanza n. 18987/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva reiterata, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) contestazione dell'affermazione di responsabilità; (2) censura del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (3) doglianza contro la mancata esclusione della recidiva; (4) censura sulla mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo è generico e meramente reiterativo delle questioni già esaminate in appello, con motivazione congrua circa la conoscenza da parte dell'imputato della qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa, che aveva intimato l'alt e mostrato il tesserino. Il secondo e il terzo motivo sono ritenuti manifestamente infondati e reiterativi, poiché la Corte territoriale aveva escluso la marginalità del contributo dell'imputato, che aveva incitato il complice all'urto contro l'auto del pubblico ufficiale, e aveva valorizzato la sua accresciuta pericolosità anche in ragione della sottoposizione a sorveglianza speciale. Anche il quarto motivo è disatteso, poiché la mancata conversione della pena è sorretta da motivazione adeguata e non arbitraria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
La richiesta attenuante è stata esclusa perché il contributo del ricorrente non era marginale, avendo egli incitato il complice a colpire l'auto del pubblico ufficiale.
art. 20-bis c.p.
La Corte ha ritenuto congrua e non arbitraria la mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.
art. 385 c.p.p.
Non citato.
art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La conoscenza della qualifica di pubblico ufficiale può desumersi da elementi fattuali concreti, come l'intimazione dell'alt e l'esibizione del tesserino di riconoscimento, anche se la persona offesa è in abiti civili.
- L'attenuante del contributo di minima importanza non è concedibile quando la condotta dell'agente si inserisce in modo non marginale nella realizzazione del fatto, ad esempio mediante incitamento attivo al compimento dell'azione.
- La recidiva può essere mantenuta quando la condotta evidenzi una marcata e accresciuta pericolosità del reo, apprezzata anche in relazione alla commissione del fatto durante una misura di sorveglianza speciale.
- La mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva non è censurabile se la decisione di merito è sorretta da motivazione completa, congrua e non arbitraria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18934/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18936/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18937/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18938/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18940/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_penale · 26 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18941/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →