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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29388/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Arezzo, resa in sede esecutiva, che aveva respinto il suo incidente di esecuzione volto a far salvi il proprio credito e il diritto di ipoteca su un immobile confiscato. Il bene era stato originariamente di un soggetto poi condannato, insieme ad altro concorrente, per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La ricorrente, quale cessionaria del credito originato da un mutuo ipotecario erogato nel 2008 per l'acquisto dell'immobile, sosteneva che: a) il proprio credito si era cristallizzato in epoca anteriore sia al sequestro sia alla modifica dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 introdotta dalla l. 161/2017, sicché la disciplina sopravvenuta non poteva essere applicata retroattivamente; b) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il terzo creditore debba sempre provare la propria buona fede, anche quando il credito non sia strumentale all'attività illecita; c) il concetto di buona fede era stato a sua volta travisato, perché il giudice aveva valorizzato una presunta negligenza dell'istituto mutuante nel non accorgersi di generiche condotte evasive del debitore, invece di verificare la sussistenza di una effettiva strumentalità del credito rispetto al reato che aveva determinato la confisca; d) la motivazione era illogica anche perché fondata su dati congetturali circa la capacità reddituale del debitore e su condotte illecite diverse e non accertate con condanna. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, sia nel testo originario sia in quello modificato dalla l. 161/2017, non introduce una presunzione di strumentalità del credito né impone al terzo creditore di provare sempre e comunque la propria buona fede. La verifica della buona fede del terzo opera solo dopo l'accertamento della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita che ha determinato il sequestro e la confisca. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata quindi giudicata errata nella parte in cui ha posto a carico del creditore un onere probatorio generalizzato e, comunque, manifestamente illogica laddove ha escluso la buona fede del mutuante facendo leva su una diversa e generica attività evasiva del debitore, estranea al reato presupposto della confisca, e su ipotesi congetturali circa il pagamento delle rate. Conseguentemente, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    La tutela del credito del terzo rispetto alla confisca richiede, in via preliminare, l'accertamento della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita; solo se il credito è strumentale, il terzo deve dimostrare la buona fede e l'incolpevole ignoranza del nesso. Non esiste una presunzione di strumentalità né un onere assoluto e generalizzato di provare sempre la buona fede.

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    È il reato per il quale era intervenuta la condanna definitiva che ha determinato la confisca dell'immobile; la buona fede del terzo va valutata con riferimento a tale specifica fattispecie e non a generiche violazioni fiscali del debitore.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di applicazione retroattiva di una disciplina peggiorativa per il terzo creditore.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione retroattiva della modifica normativa del 2017.

  • l. n. 161/2017

    La modifica dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 è stata interpretata dalla Corte come non idonea a mutare la struttura sostanziale della norma in senso tale da imporre sempre al terzo la prova della buona fede.

  • art. 29847 del 31/05/2018, Sez. U, Island Refinancing s.r.l.

    Richiamata come precedente per affermare che la buona fede del creditore attiene all'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.

  • Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023

    Richiamata per ribadire che il credito strumentale rende recessiva la posizione del terzo e legittima l'onere di dimostrare la buona fede.

Massime di principio

  • In materia di diritti di credito del terzo su beni confiscati, la verifica della buona fede non può essere anticipata in modo automatico: il giudice deve prima accertare in modo specifico se il credito sia strumentale all'attività illecita che ha dato causa alla misura ablativa.
  • L'art. 52 d.lgs. 159/2011, anche dopo la riforma del 2017, non istituisce una presunzione generale di strumentalità del credito né impone al terzo un onere probatorio assoluto; l'onere di dimostrare la buona fede sorge solo in presenza di strumentalità accertata.
  • La buona fede del terzo creditore va valutata con riferimento al nesso tra credito e reato presupposto della confisca, non con riguardo a generiche o diverse condotte illecite del debitore non collegate al credito stesso.
  • È illogica la motivazione che escluda la tutela del credito sulla base di mere congetture circa l'origine illecita delle risorse con cui il debitore avrebbe pagato le rate, ove manchi un accertamento concreto e specifico del collegamento tra credito e attività criminosa.
  • Il sacrificio del diritto del terzo può essere giustificato solo da un effettivo accertamento della finalizzazione del credito all'illecito; una lettura che trasformi tale verifica in una presunzione indiscriminata espone la disciplina a seri profili di incompatibilità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiConfisca

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