Sentenza n. 319/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 254 del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 254 del 20 giugno 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Il giudicato era stato notificato all'Amministrazione il 7 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, anche al pagamento delle somme dovute. Il TAR ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo nell'esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto, la cui fruizione il Ministero è tenuto a rendere possibile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni è indicato come presupposto per la proponibilità dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare i provvedimenti conseguenti.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine congruo, indicando gli adempimenti necessari.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e su richiesta della parte interessata, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione e di pagare le somme dovute.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale di pagamento e la misura può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
- L'accertamento dell'inottemperanza può essere desunto dalla mancata dimostrazione, negli atti di causa, dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, in assenza di costituzione dell'amministrazione debitrice.
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