Sentenza n. 680/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Comune di Collegno ha ordinato a -OMISSIS- s.r.l., in qualità di comproprietaria dell’area sita in Collegno ed individuata al Catasto Terreni Foglio -OMISSIS-, di provvedere «Alla rimozione del materiale inquinante e dei rifiuti presenti sulle aree in oggetto; Allo sfalcio del verde sui marciapiedi di pertinenza; Allo smaltimento del materiale suddetto in apposita discarica autorizzata; A trasmettere all’Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Collegno entro 15 giorni dall’avvenuta rimozione, il modulo di avvenuto conferimento in discarica dei materiali oltre alla caratterizzazione dei cumuli eventualmente sorti a causa della movimentazione del terreno»; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso ed in particolare della diffida a firma del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Collegno, pervenuta in data 24/04/2025, al pagamento dell’importo di € 4.165,19 per i pretesi costi sostenuti dal Comune di Collegno per lo sgombero delle baracche e dei rifiuti ivi lasciati dagli occupanti abusivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e conferimento in discarica di rifiuti presenti su terreni privati, con obblighi di sfalcio e trasmissione della documentazione di smaltimento; diffida al pagamento dei costi di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, il travisamento dei presupposti e il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che mancassero la contingibilità, l'urgenza, la gravità e l'attualità del pericolo, poiché la situazione di degrado e abbandono perdurava da oltre un decennio ed era già oggetto di precedenti ordinanze e contenziosi. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 24, 46 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana comunale, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento, negando ogni responsabilità per l'abbandono dei rifiuti. La società ha sostenuto di avere denunciato ripetutamente le occupazioni abusive e la presenza dei rifiuti alle autorità e di non poter essere chiamata a rispondere per fatti commessi da terzi. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che la durata e la reiterazione del degrado rendevano necessario l'intervento e che la proprietaria, pur consapevole del rischio, non aveva adottato cautele minime per impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai terreni. Il Comune ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo della società di rimborsare i costi di sgombero e pulizia.
La decisione
Il TAR ha escluso che il Ministero dell'Interno fosse un contraddittore necessario: l'ordinanza, per come impugnata, era riferibile al Comune e il ricorso conteneva soltanto una domanda di annullamento, senza domanda risarcitoria. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato sotto il profilo della carenza dei presupposti e della motivazione dell'urgenza. La situazione perdurava da oltre dieci anni e il Comune non aveva spiegato quale nuovo o attuale pericolo per la sicurezza o la salute pubblica rendesse indispensabile il ricorso a poteri extra ordinem, né aveva dato conto delle ragioni per cui non avesse eseguito coattivamente precedenti ordinanze, alcune delle quali non sospese. Tuttavia, il ricorso è stato respinto perché l'atto, al di là del richiamo agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, è stato qualificato come ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, con ulteriore fondamento nelle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che imponevano ai proprietari dei terreni prospicienti la pubblica via di recintare e impedire gli accessi abusivi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. L'art. 192 non configura una responsabilità oggettiva del proprietario, ma richiede dolo o colpa, anche omissiva, accertati in contraddittorio. Nel caso concreto, la società conosceva da anni le occupazioni e l'abbandono dei rifiuti, ma non aveva dimostrato di avere adottato, soprattutto negli anni più recenti, misure concrete per impedire o ostacolare l'accesso ai terreni; le denunce presentate non erano sufficienti. La parziale recinzione rendeva l'area facilmente accessibile e il prospetto unilaterale dei costi prodotto dalla società non offriva adeguata prova di interventi effettivi e recenti. Il giudice ha quindi ritenuto dimostrata la negligenza colposa della proprietaria e ha considerato legittimo l'ordine di rimozione fondato sull'art. 192 d.lgs. 152/2006. La domanda del Comune di accertamento dell'obbligo di rimborso dei costi è stata dichiarata manifestamente inammissibile, perché proposta per la prima volta nelle memorie conclusive e non mediante ricorso incidentale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Il ricorso ai poteri sindacali extra ordinem richiede una situazione di gravità, contingibilità, urgenza e attualità tale da rendere indispensabile un intervento immediato; quando il degrado è risalente, l'amministrazione deve motivare specificamente tali presupposti.
art. 192 d.lgs. 152/2006
«chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa»
La disposizione non stabilisce una responsabilità oggettiva del proprietario, ma consente di ordinare la rimozione anche a suo carico quando l'abbandono sia a lui imputabile per dolo o colpa, anche omissiva, accertata in contraddittorio. La colpa può consistere nella mancata adozione di cautele ragionevolmente esigibili per impedire o ostacolare l'accesso e l'abbandono dei rifiuti.
artt. 24, 46 e 56 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Collegno
«I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre»
Le disposizioni regolamentari impongono, nei casi previsti, obblighi di conservazione dei terreni e di prevenzione degli accessi abusivi, rafforzando il dovere di adottare misure passive di protezione.
art. 42, comma 1, c.p.a.
Le autonome domande dell'amministrazione resistente devono essere proposte mediante ricorso incidentale entro i termini processuali; non possono essere introdotte per la prima volta nelle memorie conclusive.
art. 41, comma 1, c.p.a.
La domanda introdotta in via incidentale deve rispettare le forme e i termini di notificazione previsti per l'introduzione del giudizio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le memorie conclusive servono allo svolgimento delle difese e non costituiscono lo strumento per formulare una domanda autonoma nuova.
Massime di principio
- L'ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 non può essere rivolta al proprietario in ragione della sola titolarità del bene: l'amministrazione deve accertare e motivare l'imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa, anche omissiva, nel rispetto del contraddittorio.
- La colpa del proprietario ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 può consistere nella mancata adozione di misure ragionevolmente esigibili per impedire o rendere difficoltoso l'accesso al fondo e l'abbandono dei rifiuti, quando le circostanze concrete rendano attuale e prevedibile tale rischio. Non è tuttavia configurabile un obbligo generale di vigilanza continua né la mancata recinzione costituisce, di per sé sola, prova della colpevolezza.
- La presentazione di denunce contro ignoti o alle autorità competenti non esonera automaticamente il proprietario dalla responsabilità colposa per l'abbandono dei rifiuti, quando egli sia consapevole della reiterazione del fenomeno e non dimostri di avere adottato ulteriori misure concrete e ragionevolmente esigibili di prevenzione.
- Quando una situazione di degrado perdura per un periodo prolungato, l'amministrazione che ricorre ai poteri contingibili e urgenti deve motivare specificamente l'esistenza di un pericolo attuale, grave e indifferibile e spiegare perché sia necessario l'intervento extra ordinem, anche in rapporto ai precedenti provvedimenti non eseguiti.
- Un'ordinanza formalmente qualificata come contingibile e urgente può essere valutata dal giudice secondo il diverso e autonomo fondamento normativo dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, se il contenuto sostanziale dell'atto consiste nell'ordinare la rimozione e lo smaltimento di rifiuti e l'istruttoria consente di accertare la responsabilità colposa del destinatario.
- L'amministrazione resistente non può introdurre una domanda autonoma di accertamento o di condanna per il rimborso dei costi sostenuti mediante le sole memorie conclusive: la domanda deve essere proposta ritualmente, anche attraverso ricorso incidentale, nel rispetto dei termini e delle forme di notificazione.
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