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Ordinanza

Ordinanza n. 142/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per la Sicilia (Sezione prima) n. 163 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 163 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto provvedimenti dell'Amministrazione la cui esecuzione era contestata. Dal testo dell'ordinanza non emergono specifici motivi di censura articolati nell'appello né il contenuto puntuale degli atti amministrativi impugnati. La parte appellante chiedeva quindi la riforma della decisione cautelare di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall'assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 20 ottobre 2026 e, dall'altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Sono state compensate tra le parti costituite le spese della fase cautelare; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal CGARS.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, la conferma dell'assetto cautelare stabilito dal primo giudice può essere giustificata dalla prossimità dell'udienza di merito e dalla prevalenza delle esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'opportunità di concedere o modificare la tutela cautelare, soprattutto quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla decisione cautelare di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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