Sentenza del 09/09/2016 n. 17839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso che la mancata riscossione degli utili da parte dei soci, lasciati nella disponibilità della società, costituisse un finanziamento fruttifero. Secondo l'Agenzia, tale disponibilità integrava un finanziamento soci soggetto alla presunzione legale di onerosità, con conseguente presunzione di corresponsione di interessi imponibili. La censura principale riguardava la violazione dell'art. 384 c.p.c., poiché il giudice del rinvio non aveva rispettato il principio già stabilito dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ribadito che i versamenti o le somme lasciate dai soci nella disponibilità della società si presumono finanziamenti onerosi, salvo prova contraria fornita nei modi previsti dalla legge. Non sono sufficienti, da soli, né l'assenza di esigenze finanziarie della società né il successivo reinvestimento delle somme. Per superare la presunzione occorre dimostrare, in particolare, che i bilanci indicavano il versamento come effettuato a titolo diverso dal mutuo.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza di cassazione con rinvio.
Art. 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 46 del TUIR
Le somme versate o lasciate nella disponibilità della società dai soci sono soggette a una presunzione legale di finanziamento oneroso, salvo prova contraria nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 45 del D.P.R. n. 917 del 1986
Gli interessi attivi derivanti dal finanziamento concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.
Art. 95 del D.P.R. n. 917 del 1986
reddito complessivo delle società quale reddito d'impresa "da qualsiasi fonte provenga"
Il reddito delle società comprende i proventi derivanti da qualsiasi fonte, inclusi gli interessi presunti sui finanziamenti concessi dai soci.
Articoli 3 e 53 della Costituzione
La presunzione di onerosità si applica senza distinguere tra soci persone fisiche e soci imprenditori, poiché una distinzione priva di una concreta giustificazione determinerebbe un trattamento diverso di situazioni economiche identiche e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
Massime di principio
- Quando somme dei soci rimangono nella disponibilità della società, l'Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di un finanziamento oneroso e che maturino interessi imponibili.
- La presunzione non viene superata semplicemente dimostrando che la società non aveva necessità finanziarie o che le somme sono state successivamente investite.
- Per vincere la presunzione è necessario fornire elementi documentali precisi, soprattutto bilanci e scritture contabili che qualifichino chiaramente le somme come versamenti a titolo diverso dal mutuo, ad esempio versamenti in conto capitale o altra forma non onerosa.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e non può riproporre una valutazione già ritenuta insufficiente.
- La corretta qualificazione contabile e documentale dei rapporti finanziari tra soci e società è essenziale per evitare la riqualificazione fiscale delle somme come finanziamenti fruttiferi.
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