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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02835/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del GIP che aveva applicato la pena su richiesta dell'imputato. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata. La Corte osserva che, per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate. Le censure sollevate non rientrano in tali casi, perché non denunciano una difformità tra richiesta e decisione, né vizi dell'espressione di volontà dell'imputato, né la qualificazione giuridica del fatto, né l'applicazione di una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena ai soli casi di violazione di legge tassativamente previsti; non consente di dedurre vizi di motivazione sulla congruità della pena concordata, salvo i casi di difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà, errata qualificazione del fatto o pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Sez. U. n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata come parametro sui casi in cui la pena può dirsi illegale ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti strettamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere trasformato in una censura generale sulla motivazione o sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza relativa alla mera inadeguatezza o non congruità della pena concordata non integra, di regola, una violazione di legge deducibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in difformità tra richiesta e decisione, vizio della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto o pena illegale.
  • Quando il ricorso è inammissibile in via immediatamente rilevabile, la Corte deve applicare le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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