Cassazione Civile, Ordinanza n. 28893/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto l’attribuzione della rendita catastale a strutture realizzate da una società su suolo demaniale marittimo nel territorio comunale. La CTR aveva annullato l’atto di attribuzione della rendita ritenendo le strutture precarie e quindi non soggette ad accatastamento; tale decisione era passata in giudicato. Il Comune, sostenendo di essere pregiudicato dal giudicato perché la mancata rendita catastale gli impedirebbe di pretendere l’ICI e lo esporrebbe a richieste di rimborso, proponeva opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza passata in giudicato. La CTR dichiarava l’opposizione inammissibile affermando che il Comune difettava di legittimazione ad agire in un contenzioso estraneo alle sue competenze istituzionali. Con il ricorso per cassazione il Comune deduceva violazione degli artt. 404, comma 1, e 100 c.p.c., richiamando il presupposto dell’ICI sui fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto e sostenendo di essere concretamente inciso dal giudicato; invocava inoltre per analogia la sentenza della Corte costituzionale n. 177/1995 sull’opposizione di terzo nel processo amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l’opposizione di terzo ordinaria non è ammessa nel giudizio tributario, poiché il d.lgs. n. 546/1992 non la prevede tra i mezzi di impugnazione. Ha escluso anche la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune, osservando che il presupposto dell’opposizione di terzo è la titolarità di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella affermata dalla sentenza opposta, mentre nel caso di specie il Comune è titolare soltanto di una posizione dipendente e pregiudizialmente collegata all’accatastamento, non di un diritto autonomo incompatibile. La Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui tra giudizio sulla rendita catastale e giudizio sull’ICI esiste un rapporto di pregiudizialità che esclude il litisconsorzio necessario del Comune; il Comune può al più intervenire adesivamente dipendente nel giudizio sulla rendita, ma non proporre opposizione di terzo. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese compensate per la particolarità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404, primo comma, c.p.c.
L’opposizione di terzo ordinaria presuppone una posizione giuridica autonoma e incompatibile con la sentenza opposta; tale rimedio non è applicabile nel processo tributario, ove non è previsto dal d.lgs. n. 546/1992.
art. 100 c.p.c.
La legittimazione ad agire richiede un interesse attuale e concreto; nel caso del Comune tale interesse non è idoneo a fondare l’opposizione di terzo contro una sentenza sulla rendita catastale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 50
Il processo tributario non contempla l’opposizione di terzo ordinaria tra i mezzi di impugnazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 14
È ammesso l’intervento o la chiamata in giudizio dei soggetti destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso; il Comune può intervenire nel giudizio sulla rendita come interventore adesivo dipendente.
art. 105 c.p.c.
Richiamato per qualificare l’intervento del Comune nel giudizio sulla rendita come intervento adesivo dipendente.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2
Il presupposto dell’ICI è il possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano; la rendita catastale costituisce base necessaria dell’imposizione.
art. 102 c.p.c.
Escluso il litisconsorzio necessario tra Agenzia del Territorio e Comune nelle controversie sulla rendita catastale e nei giudizi connessi sull’ICI.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata solo se la decisione del giudizio dipende dalla soluzione della questione; qui la questione è stata ritenuta irrilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Dà luogo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte ne dà atto nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. non è esperibile se il d.lgs. n. 546/1992 non la prevede espressamente tra i mezzi di impugnazione.
- Per proporre opposizione di terzo è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella definita dalla sentenza impugnata; non è sufficiente una posizione solo indirettamente pregiudicata da un rapporto giuridico dipendente.
- Quando la controversia sulla rendita catastale costituisce presupposto pregiudiziale rispetto alla pretesa impositiva locale, il comune non è litisconsorte necessario nel giudizio sulla rendita e resta vincolato dal relativo accertamento una volta divenuto definitivo.
- Il comune, in relazione alla rendita catastale da cui dipende l’imposizione ICI/IMU, può al più intervenire nel giudizio tra contribuente e Agenzia come interventore adesivo dipendente, ma non vantare una legittimazione autonoma all’impugnazione della sentenza.
- La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la definizione del giudizio dipende dalla sua soluzione; se la decisione può essere resa sulla base della disciplina vigente, la rimessione è irrilevante.
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