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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13396/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 24/06/2025 che li aveva condannati (Laporta per furto, capo B; Pullano per rapina, capo D) e revocato l'interdizione perpetua. Giovanni Laporta deduceva: 1) insufficienza e illogicità della motivazione sulla sua responsabilità per il furto, chiedendo anche la riqualificazione in favoreggiamento personale (sosteneva di aver solo parcheggiato e aiutato post factum); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), rilevando la modesta entità del suo contributo. Maurizio Pullano deduceva: 1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenze di motivazione sulla sua responsabilità per la rapina (contestando l'interpretazione delle registrazioni video, la qualificazione come "palo" e l'attribuzione di messaggi/telefonate al Comito); 2) errata applicazione dell'art. 114 c.p. (attenuante della minima partecipazione) per l'apporto ritenuto marginale; 3) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) per misura superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Laporta: il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte territoriale, con motivazione coerente, ha ritenuto provata la responsabilità per il furto sulla base di elementi convergenti (riprese video che riprendono Laporta e Comito insieme dopo il parcheggio dell'auto rubata, assenza di altri veicoli/passeggeri e precedente furto commesso insieme), non essendo ammissibile in sede di legittimità un riesame del compendio probatorio; il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse poiché il motivo di appello era generico e privo di elementi idonei a sostenere la richiesta di attenuazione. Per Pullano: i motivi sono inammissibili perché principalmente di merito (valutazione dei fatti e delle prove) e quindi non sindacabili in Cassazione; la Corte ha ritenuto congrua e razionale la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato la cointeressenze delinquenziale, i movimenti di Pullano in prossimità del luogo, i comportamenti ritenuti di osservazione/controllo, i messaggi/telefonate (pur osservando l'onere della difesa di fornire elementi per contestarne l'attribuzione) e i precedenti; l'attenuante della minima partecipazione (art.114) è stata esclusa perché il contributo non era causalmente trascurabile; la determinazione della pena risultava adeguata e motivata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alla richiesta di attenuanti generiche: la Corte segnala che l'appello era generico e non ha specificato elementi idonei a giustificare l'applicazione della circostanza attenuante; pertanto, senza specificazione la deduzione è inammissibile per carenza d'interesse.

  • art. 133 cod. pen.

    Regolamenta i criteri per la determinazione della pena: la Corte afferma che la fissazione della pena è frutto di una valutazione complessiva; quando la pena non si discosta significativamente dal minimo edittale è sufficiente motivazione ordinaria richiamando l'adeguatezza e gli elementi previsti dall'art. 133.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorso che impugna fatti per i quali la decisione si fonda su valutazioni probatorie rientra nella sfera del giudizio di merito; la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nel riesame delle prove, quindi le doglianze che si limitano a contestare la valutazione degli atti istruttori sono inammissibili.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della minima partecipazione: la Corte ribadisce che per riconoscerla occorre dimostrare che il contributo sia di rilevanza del tutto marginale e causalmente trascurabile; una partecipazione minore rispetto agli altri non è sufficiente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e ammontare equitativo da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove di fatto: i ricorsi che chiedono un diverso apprezzamento del compendio probatorio sono, salvo profili di diritto, inammissibili.
  • Per ottenere la riconoscibilità dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 o 62-bis), è necessario dimostrare che il contributo sia causalmente marginale e trascurabile; una minore efficacia rispetto agli altri coautori non basta.
  • Le contestazioni generiche o prive di specifici elementi fattuali e giuridici (ossia non autosufficienti) saranno ritenute prive di interesse e dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta il travisamento di prove audiovisive o l'attribuzione di comunicazioni telefoniche, la difesa deve allegare elementi che permettano alla Cassazione di verificare l'autosufficienza della censura (es. estratti rilevanti, tabulati, motivazioni precise); altrimenti la censura viene rigettata per mancanza di prova dell'assunto.
  • La determinazione della pena è soggetta a valutazione complessiva dei criteri di cui all'art.133 c.p.; se la pena è prossima al minimo, la motivazione ordinaria è spesso sufficiente a condannare, salvo che non vi sia uno scostamento significativo ingiustificato.

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