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Sentenza

Sentenza n. 3331/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di rigetto codice Pratica P-CE/L/N/2025/108406 -mod. VB dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato emesso dal Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta in data 02.02.2026 e parimenti notificato.

Giustizia amministrativa202601860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, fondato esclusivamente sulla presentazione dell'istanza di conversione oltre 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la disposizione non prevede un termine decadenziale e che devono prevalere i requisiti sostanziali, consistenti nello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e nell'esistenza di un'offerta di lavoro subordinato. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Amministrazione non avrebbe esaminato la continuità del rapporto lavorativo, l'idoneità della nuova offerta di lavoro e l'inserimento sociale; violazione dei principi di proporzionalità e della finalità di regolarizzazione della normativa; nonché violazione dell'art. 97 Cost. per l'automatismo del diniego e il cattivo esercizio della funzione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 subordini la conversione ai requisiti sostanziali dello svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare e dell'offerta di un contratto di lavoro subordinato, senza stabilire un termine perentorio o una decadenza collegata alla presentazione dell'istanza. In assenza di un'espressa previsione legislativa, la natura decadenziale del termine non può essere ricavata in via interpretativa. Il superamento del termine di validità del permesso non è quindi, di per sé, ostativo alla conversione. L'Amministrazione deve valutare la posizione dello straniero al momento della decisione, considerando gli elementi sopravvenuti e le irregolarità amministrative sanabili, nonché verificando l'effettiva sussistenza dei requisiti lavorativi e dell'offerta di impiego. Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché fondato su un automatismo procedurale, senza istruttoria sui requisiti sostanziali documentati dal ricorrente e con motivazione stereotipata. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza nel merito, a prescindere dalla data di presentazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La disposizione individua requisiti sostanziali per la conversione, ma non prevede un termine perentorio né una decadenza per la presentazione dell'istanza; il mero superamento della validità del permesso non può quindi fondare automaticamente il diniego.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    elementi sopravvenuti; irregolarità amministrative sanabili

    L'Amministrazione deve valutare la posizione del richiedente al momento della decisione, considerando gli elementi sopravvenuti e senza attribuire efficacia automaticamente preclusiva alle irregolarità amministrative sanabili.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità ostano a un diniego automatico fondato su un requisito formale non previsto dalla legge come causa ostativa assoluta, quando occorra verificare i presupposti sostanziali della conversione.

  • art. 1 l. 241/1990

    L'azione amministrativa deve rispettare i principi di proporzionalità e buon andamento, imponendo una valutazione concreta e non meramente automatica della domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto comunicato al richiedente; il giudice rileva tuttavia che le osservazioni non sono state seguite da un'adeguata istruttoria sui requisiti sostanziali.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuta matura per la decisione all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e un'offerta di lavoro subordinato, ma non è subordinata a un termine decadenziale per la presentazione dell'istanza se tale termine non è espressamente previsto dalla legge.
  • Il superamento del termine di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche oltre 60 giorni, non costituisce di per sé causa ostativa assoluta alla conversione in permesso per lavoro subordinato; il termine non può essere qualificato come perentorio in via interpretativa.
  • Nel procedimento di conversione, l'Amministrazione deve accertare concretamente la sussistenza dei requisiti sostanziali, verificando la regolarità dell'attività lavorativa pregressa e l'esistenza e idoneità dell'offerta di lavoro subordinato, senza arrestarsi a un automatismo fondato sulla tardività formale dell'istanza.
  • L'Amministrazione deve valutare la posizione dello straniero al momento della decisione, considerando gli elementi sopravvenuti e le irregolarità amministrative sanabili; un diniego fondato esclusivamente sulla scadenza del titolo, senza esame dei requisiti sostanziali, è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione.
  • L'annullamento del diniego fondato sulla tardività della domanda non comporta automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno, ma impone all'Amministrazione di procedere a un nuovo esame dell'istanza alla luce dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimento

Testo integrale

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