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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31380/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro un rapporto disciplinare redatto il 31 marzo 2025 e il 1° aprile 2025. Il ricorso per cassazione è stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e presentato da lui stesso all'ufficio matricola della Casa Circondariale di Viterbo, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo rilevato dalla Corte concerne quindi l'inosservanza del requisito di ammissibilità dell'atto di ricorso, richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto era stato presentato e sottoscritto personalmente dal condannato, senza la firma di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    L'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito formale di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.

  • Cassa delle ammende

    somma, ritenuta congrua, di euro tremila

    In caso di inammissibilità, la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, valutando la mancanza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale, l'atto redatto e firmato personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Il rispetto dei requisiti formali dell'impugnazione in cassazione è condizione autonoma e decisiva di accesso al controllo di legittimità, anche quando il provvedimento impugnato riguarda decisioni della magistratura di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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