Cassazione Civile, Ordinanza n. 26609/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento per protezione internazionale. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso quel decreto, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile ritenendo non provato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 136 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.: ha sostenuto di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione telematica o cartacea del decreto e di averne avuto conoscenza solo consultando il fascicolo; ha inoltre censurato la mancata considerazione di un’attestazione del direttore amministrativo della propria cancelleria, che dava atto dell’assenza di qualsiasi comunicazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell’opposizione avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la schermata SICID e avrebbe illegittimamente posto a carico della Procura l’onere di provare la data di effettiva conoscenza, pur a fronte della prova che l’atto non era mai pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: l’opposizione ai decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tale comunicazione manca, opera il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché dal ricorso e dall’ordinanza emergeva che il decreto era del 21 settembre 2018 e l’opposizione era stata depositata il 29 settembre 2020, il rimedio risultava comunque tardivo rispetto al termine semestrale applicabile ratione temporis. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorrente è un ufficio requirente, sia perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Rende opponibile il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la sua comunicazione alle parti, compreso il pubblico ministero.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
art. 702-quater c.p.c.
Il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione viene richiamato per analogia di rito rispetto all’opposizione ai decreti sulle spese di giustizia.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di comunicazione o notificazione, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono invocati per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 136 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione del provvedimento.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla tempestività dell’opposizione e sulla comunicazione dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione manca, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- La prova della tempestività dell’opposizione va valutata alla luce del regime delle comunicazioni del provvedimento e, in difetto di comunicazione rituale, non può essere affermata la decadenza per il solo dato risultante dal registro informatico se non consente di verificare la decorrenza del termine breve.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., anche se i motivi siano articolati su violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
- Quando l’impugnazione è tardiva anche rispetto al termine lungo, la censura relativa alla mancata comunicazione del provvedimento non consente comunque di superare l’inammissibilità.
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