Cassazione Penale, Sentenza n. 650/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, ritenendo che l'ordinanza originaria non abbia svolto una valutazione completa e motivata delle condotte del detenuto rispetto al requisito del ravvedimento. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale e ha ordinato il riesame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15/01/1991 n.8 conv. dalla L.82/1991 per ritenuta carenza di ravvedimento. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione sostenendo che il Tribunale non ha valutato compiutamente gli elementi favorevoli (percorso trattamentale, ampiezza e durata della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, attività lavorative/studio/sociali successive alla collaborazione, ecc.) e non ha dato adeguata motivazione sulla capacità delle condotte a dimostrare un sicuro ravvedimento.
Norme richiamate
art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
La norma prevede la possibilità di concedere la liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia anche derogando ad alcune disposizioni ordinarie; tuttavia il requisito dell'emenda e del sicuro ravvedimento resta essenziale. Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non è automaticamente ostativo, ma costituisce un elemento valutativo insieme ad altri indici.
Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. 1, n. 19818/2021; n. 17831/2021; n. 12361/2023; n. 19854/2020)
I precedenti affermano che il ravvedimento va valutato nel complesso dei comportamenti tenuti durante l'espiazione della pena e, per i collaboratori di giustizia, richiedono un percorso trattamentale completato che consenta una prognosi in termini di certezza o elevata probabilità sulla futura conformità alla legge. Sono indicati indici sintomatici utili alla valutazione (durata/ampiezza della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, lavoro/studio/attività sociali), precisando che la sola mancanza di iniziative risarcitorie non può essere determinante.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare il ravvedimento nell'insieme delle condotte durante l'esecuzione della pena; non è sufficiente una valutazione parziale o generica.
- Per i collaboratori di giustizia è richiesto un percorso trattamentale compiuto che renda la prognosi sulla futura condotta affidabile in termini di certezza o elevata probabilità.
- Gli indici utili alla valutazione includono: ampiezza e durata della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, svolgimento di attività lavorative, di studio o sociali successive alla collaborazione; le obbligazioni civili non adempiute rilevano ma non impediscono automaticamente il beneficio.
- Se la motivazione del giudice è insufficiente o non considera tutti gli elementi rilevanti, la decisione è annullabile e il provvedimento va rimesso per nuovo esame.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare compiutamente il percorso trattamentale e produca attestazioni del personale giudiziario, prove di attività lavorative/studio/riabilitative e elementi che dimostrino la qualità e la durata della collaborazione.
- La Corte di legittimità presta attenzione al rigore probatorio nella formulazione della prognosi di ravvedimento: decisioni basate su valutazioni sintetiche o su singulari elementi negativi (es. mancata riparazione civile) sono vulnerabili.
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