Cassazione Civile, Ordinanza n. 15693/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di definizione agevolata di alcuni carichi iscritti a ruolo relativi a tasse automobilistiche e IVA. La società contribuente aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'accoglimento della tesi secondo cui il condono ex art. 12 l. n. 289 del 2002 fosse applicabile anche alle cartelle per tasse automobilistiche e che il ritardo nel versamento del saldo non fosse ostativo, in ragione di una asserita obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. n. 289 del 2002 e dell'art. 5-bis d.l. n. 282 del 2002, sostenendo: 1) che il versamento effettuato il 28 aprile 2004 era tardivo rispetto al termine del 16 aprile 2004 e che, essendo la definizione condizionata all'integrale pagamento, il ritardo comportava l'inefficacia della sanatoria; 2) che le tasse automobilistiche erano comunque escluse dall'ambito applicativo della definizione di cui alla l. n. 289 del 2002, essendo la loro disciplina rimessa a specifiche previsioni e non risultando qui emanato il necessario provvedimento regionale. La contribuente resiste con controricorso, insistendo sulla condonabilità e sull'affidamento ingenerato dalle proroghe normative.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza della CTR Piemonte e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata. La Corte afferma che il versamento del 28 aprile 2004 era tardivo e che, per la particolare struttura dell'art. 12 l. n. 289 del 2002, il condono è subordinato all'integrale pagamento nei termini stabiliti, sicché il ritardo anche del solo residuo importo rende inefficace la sanatoria. Inoltre, ribadisce che la definizione ex art. 12 non si applica alle cartelle relative a tasse automobilistiche, materia sottratta a tale procedura e regolata, al più, da specifiche disposizioni diverse. Le spese di tutti i gradi sono compensate per la complessità e l'evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 12, L. n. 289 del 2002
Prevede una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ma la sua efficacia è condizionata all'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti; il ritardo nel versamento comporta l'inefficacia della sanatoria. La disciplina è inoltre applicabile solo ai tributi e alle cartelle per cui il legislatore l'ha espressamente prevista.
art. 5-bis, D.L. n. 282 del 2002
Ha introdotto modifiche alla disciplina del condono richiamata, rilevanti per la determinazione dei termini e dell'ambito applicativo della definizione agevolata.
art. 5-quinquies, D.L. n. 282 del 2002
È la disposizione specificamente richiamata per la definizione agevolata delle cartelle relative alle tasse automobilistiche, a conferma dell'inapplicabilità dell'art. 12 l. n. 289 del 2002 a tale materia.
art. 13, L. n. 289 del 2002
Richiede, per i tributi propri derivati regionali come la tassa automobilistica, un provvedimento del legislatore regionale per la definizione agevolata, in mancanza del quale non opera la sanatoria statale.
art. 10, L. n. 212 del 2000
L'affidamento del contribuente non esonera dal rispetto dei presupposti di legge per l'accesso al beneficio fiscale; spetta all'Amministrazione valutare tali presupposti.
art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992
Attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, qualificata come tributo proprio derivato regionale.
art. 1, comma 2, D.L. n. 143 del 2003
Ha prorogato e rideterminato i termini per effettuare i versamenti utili alla definizione agevolata, ma non ha sanato il pagamento eseguito oltre il termine finale rilevante.
art. 23-decies, D.L. n. 355 del 2003
Ha ulteriormente differito il termine per la definizione agevolata, rilevando nel calcolo della tardività del pagamento.
art. 1, comma 2, lett. g), D.M. 8 aprile 2004
Ha fissato al 18 aprile 2005 il termine di versamento del residuo importo dovuto per talune definizioni, ma ciò non muta il carattere condizionato della sanatoria né salva il versamento tardivo nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, quando la legge subordina espressamente il beneficio all'integrale pagamento entro un termine determinato, il mancato rispetto anche del solo termine del saldo determina l'inefficacia della sanatoria, senza che possa operare un meccanismo di sanatoria del ritardo sulla base di un generico errore scusabile.
- Le procedure di condono o rottamazione hanno ambito applicativo strettamente tipizzato: non possono essere estese per analogia a tributi o cartelle non espressamente ricompresi dalla normativa di riferimento.
- Per i tributi regionali o propri derivati, la definizione agevolata richiede il rispetto delle specifiche previsioni legislative previste per quella materia; in difetto, la disciplina statale sul condono non è applicabile.
- L'affidamento del contribuente e le incertezze generate da proroghe normative dei termini non possono derogare ai presupposti legali del beneficio fiscale, il cui accertamento resta affidato all'Amministrazione e al giudice in base alla disciplina positiva.
- Nel diniego di accesso a una definizione agevolata, è sufficiente che l'Amministrazione indichi il difetto dei requisiti richiesti dalla legge e rinvii agli elementi contabili allegati, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
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