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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del decreto commissariale n. 143 del 12.9.2024 adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Sentenze TAR Molise nn. 127/2022, 232/2022, 238/2022, definite in ottemperanza con sentenze nn. 119/2024, 132/2024, 216/2024. Provvedimenti”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 44 del 16.9.2024; ove occorra della nota regionale n. 41895 del 22.3.2024, della nota regionale n. 37870 del 1.3.2023, della nota del Ministero della Salute prot. 4339/2024, tutti in quanto richiamati nelle premesse del predetto DCA n. 143/2024, mai trasmessi alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; nonché di ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, e dei pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente e dunque con riserva eventuale di esperire motivi aggiunti; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti; tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari;

Giustizia amministrativa202400348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto commissariale n. 143 del 12 settembre 2024, relativo all’attuazione di sentenze del TAR Molise in materia sanitaria, nonché gli atti presupposti e connessi nella parte pregiudizievole per la struttura ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato il decreto commissariale n. 143 del 12 settembre 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nella parte in cui pregiudicherebbe la sua posizione giuridica con riferimento alle prestazioni ambulatoriali e domiciliari. Sono stati inoltre impugnati, ove occorra, gli atti regionali e ministeriali richiamati nel decreto, gli atti istruttori, le analisi, i verbali e i pareri richiamati per relationem, deducendo che tali documenti non erano stati trasmessi alla ricorrente e riservando la proposizione di eventuali motivi aggiunti. Il testo dell’ordinanza non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti né le censure specifiche formulate contro gli atti impugnati.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti costituite devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Le dichiarazioni devono essere depositate entro il 30 settembre 2026. L’ordinanza richiama l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l’arretrato e dare attuazione al principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il principio di cooperazione giustifica la richiesta alle parti di aggiornare il giudice sull’attuale interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o improcedibili del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dell’ufficio giudiziario e alla formazione dei ruoli di udienza con riferimento ai soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato della Giustizia amministrativa sono richiamate quale quadro organizzativo per la riduzione dei giudizi pendenti e la selezione delle cause da trattare con priorità.

Massime di principio

  • In via interlocutoria, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, rinviando ogni decisione sul merito.
  • La cooperazione tra giudice e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo può giustificare l’acquisizione di dichiarazioni sull’attualità dell’interesse alla decisione e sulle connessioni del giudizio con altre controversie pendenti.
  • Nella gestione dell’arretrato, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori organizzativi finalizzati a inserire nei ruoli di udienza soltanto le controversie che richiedano un’effettiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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