Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 2494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Notifica a mezzo PEC nei ricorsi tributari - Processo tributario telematico non operativo - Inesistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento deducendo, tra l'altro, l'omesso contraddittorio, la violazione dell'onere della prova e l'inesistenza del rapporto sottostante. Il ricorso introduttivo era stato notificato alla CTP di Prato tramite PEC il 10 luglio 2015. L'Agenzia delle Entrate ne aveva eccepito l'inammissibilità, poiché all'epoca il processo tributario telematico e le relative notifiche via PEC non erano ancora operativi presso le Commissioni tributarie della Toscana.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado e ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto la notificazione via PEC giuridicamente inesistente e non sanabile, poiché effettuata prima del 1 dicembre 2015, data di avvio della fase sperimentale in Toscana. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992

    La disposizione è stata interpretata nel senso che le notifiche telematiche degli atti del processo tributario potevano essere effettuate solo secondo le modalità e nei tempi previsti dalla disciplina attuativa.

  • Art. 3, comma 3, del D.M. Economia e Finanze n. 163/2013

    La norma è stata utilizzata, insieme alle altre disposizioni attuative, per individuare i presupposti tecnici e temporali di operatività delle notifiche tramite PEC nel processo tributario.

  • Art. 16 del D.M. Economia e Finanze 4 agosto 2015

    La disposizione ha previsto l'avvio sperimentale delle notifiche PEC degli atti del processo tributario davanti alle Commissioni tributarie della Toscana a decorrere dal 1 dicembre 2015.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992

    I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

    La norma impone la prevalenza della disciplina speciale del processo tributario e consente il ricorso alle norme del codice di procedura civile solo quando compatibili e in assenza di una specifica regolamentazione tributaria.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del DPR 115/2002

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

  • Cass. Sez. 6-T, ordinanza n. 17941/2016

    La pronuncia è stata richiamata per affermare che, prima dell'operatività delle regole tecniche nel processo tributario, la notifica PEC era inesistente e non suscettibile di sanatoria.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 7665/2016

    La decisione è stata distinta dal caso concreto: riguardava un processo non tributario e una violazione meramente tecnica relativa al formato del documento, ritenuta sanabile. Non è stata ritenuta applicabile a una notifica PEC effettuata quando tale modalità non era ancora consentita nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre verificare la disciplina vigente e l'effettiva operatività del processo telematico nel luogo e nella data della notificazione.
  • Una notificazione telematica effettuata prima dell'entrata in vigore o dell'attivazione delle relative regole tecniche può essere considerata inesistente, con conseguente inammissibilità dell'atto, e non una semplice irregolarità sanabile.
  • Le regole generali del processo civile o della notificazione via PEC non possono essere applicate automaticamente quando il processo tributario è regolato da una disciplina speciale.
  • La sanatoria prevista per vizi meramente formali della notificazione non opera necessariamente quando manca del tutto il fondamento normativo che autorizza l'uso della PEC nel procedimento interessato.
  • Prima di notificare un ricorso o un'impugnazione telematicamente è necessario controllare la data di decorrenza della disciplina, il distretto competente, il formato richiesto e le modalità tecniche ufficialmente abilitate.
  • Il rigetto dell'impugnazione può comportare, oltre alle spese processuali, anche il raddoppio del contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.