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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34441/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore contestava che il Tribunale dell'esecuzione avesse illegittimamente computato come "presofferto cautelare" il periodo 14.03.2019-01.04.2020, sostenendo che in quel lasso avrebbe dovuto continuare l'esecuzione della misura di sicurezza (assegnazione alla casa di lavoro) ai sensi dell'art. 297, comma 5, c.p.p., e che il trasferimento e la concreta detenzione in sezione circondariale non potevano retrospettivamente trasformare il periodo in custodia cautelare utile ai fini del conteggio della pena; il PM ha quindi chiesto annullamento dell'ordinanza e richiamato errori nelle date e negli ordini di esecuzione (ord. esec. 18.06.2021 e rettifica 21.03.2022).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto ammissibile la qualificazione dell'atto del PM come ricorso per cassazione, ma ha confermato le conclusioni del Tribunale dell'esecuzione: dai documenti risultava accertato che, nonostante la misura di sicurezza fosse formalmente prevalente, in concreto il condannato era stato trasferito e trattenuto nella sezione circondariale in regime di custodia cautelare dal 14.03.2019 al 01.04.2020; tale situazione fattuale non poteva essere ignorata e doveva essere computata come custodia cautelare ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con la conseguente riduzione del residuo di pena. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'omessa valutazione di un elemento rilevante da parte del giudice non costituisce novum ma errore rimediabile con impugnazione; tuttavia, qui il giudice di merito aveva correttamente accertato e computato l'effettiva detenzione.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'ordine di esecuzione fra misura di sicurezza detentiva e misure cautelari custodiali; la Corte riconosce che, in diritto, la misura di sicurezza dovrebbe proseguire, ma afferma che va considerata la concreta situazione esecutiva effettivamente verificatasi.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma sulla computazione della custodia cautelare nel calcolo della pena: la Corte ha ritenuto applicabile questa norma al periodo effettivamente trascorso in custodia cautelare, computandolo come presofferto.

  • art. 212 cod. pen.

    Riferimento al rapporto fra esecuzione della pena e misura di sicurezza; citato per richiamare il quadro normativo sull'ordine di esecuzione delle misure.

  • art. 284, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione alla possibilità di esecuzione della custodia cautelare anche nella forma degli arresti domiciliari e al rapporto con la misura di sicurezza; la Corte conferma la prevalenza normativa della misura di sicurezza ma prende atto della situazione fattuale.

  • art. 95 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle regole di esecuzione delle misure; utilizzato per inquadrare la disciplina applicabile all'esecuzione concreta.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Citato per il principio di conservazione degli atti: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, principio applicato nella riclassificazione dell'atto del PM come ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In presenza di conflitto formale tra misura di sicurezza detentiva e misura cautelare, prevale in diritto l'esecuzione della misura di sicurezza; tuttavia, ciò non esclude che, se in concreto il detenuto è stato effettivamente trattenuto in regime di custodia cautelare, quel periodo debba essere computato come presofferto ai fini della pena residua.
  • La qualificazione formale della misura applicata non può cancellare retrospettivamente la situazione esecutiva realmente verificatasi: i fatti concreti (documentazione carceraria, trasferimenti, note del direttore) sono decisivi per il computo del tempo di detenzione.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare un elemento rilevante risultante dagli atti, ciò costituisce un errore che deve essere impugnato; il formulare una 'istanza di revoca' può essere riqualificato come ricorso per cassazione se contiene gli elementi richiesti e sia tempestivo.
  • Non è ammesso rettificare ex post la natura del periodo detentivo (trasformando un periodo di custodia cautelare in esecuzione di misura di sicurezza) semplicemente richiamando la regola generale: la corretta via è rilevare e computare la situazione di fatto emersa.
  • Per evitare contestazioni, le autorità esecutive dovrebbero annotare e documentare con chiarezza la natura dell'esecuzione (sezione internati vs sezione detenuti, trasferimenti, provvedimenti applicativi) perché tali elementi sono determinanti in sede di calcolo del presofferto.

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