Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede esecutiva, il condannato aveva ottenuto dalla Corte d'appello di Roma l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili di condanna. Avverso l'ordinanza che aveva rideterminato la pena complessiva, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione individuato come reato più grave un reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 della seconda sentenza e come pena base la pena inflitta per tale reato prima della riduzione per le attenuanti generiche, con alterazione del calcolo finale; 2) violazione di legge perché, anche nell'ipotesi in cui la pena più grave dovesse identificarsi in quella relativa all'altro giudicato, il giudice dell'esecuzione avrebbe comunque dovuto tener conto del riconoscimento delle attenuanti generiche già operato nel giudizio di cognizione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per totale assenza di motivazione sugli aumenti di pena applicati per i reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo per genericità e il secondo perché costruito su una prospettazione meramente ipotetica non ricavabile dall'ordinanza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, in tema di continuazione, l'aumento per i reati satellite deve essere determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico e che il giudice deve motivare in modo adeguato, soprattutto quando gli aumenti sono significativi o appaiono sproporzionati; nel caso concreto, l'ordinanza non conteneva alcuna motivazione sugli aumenti per i reati satellite, rendendo impossibile il controllo di congruità. Per questo l'ordinanza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come reato oggetto delle condanne poste in continuazione; non è oggetto di interpretazione autonoma nella decisione, ma rileva ai fini della determinazione della pena base e dei reati satellite.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice richiamata tra i reati della prima sentenza di condanna unificati in continuazione.
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norma incriminatrice richiamata tra i reati della seconda sentenza di condanna unificati in continuazione.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata tra i reati della seconda sentenza di condanna unificati in continuazione.
art. 187 disp. att. c.p.p.
È la disposizione evocata per l'individuazione del reato più grave ai fini del calcolo della pena in caso di continuazione in sede esecutiva.
art. 671 c.p.p.
Richiamato come base normativa dell'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva.
art. 34, comma 1, c.p.p.
Richiamato dalla Corte costituzionale per affermare l'incompatibilità del giudice che abbia già pronunciato sull'istanza di continuazione in sede esecutiva a partecipare al successivo giudizio di rinvio.
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
Richiamato dalla Corte costituzionale in relazione alla composizione del giudice del rinvio dopo annullamento.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo di applicazione della continuazione, l'aumento di pena per i reati satellite deve essere determinato in concreto con riferimento al singolo fatto storico e non solo al titolo di reato, attribuendo a ciascun episodio un proprio valore ponderale.
- L'obbligo di motivazione sugli aumenti di pena è particolarmente rigoroso quando gli incrementi sono significativi o appaiono sproporzionati rispetto alla pena base e agli altri fatti unificati; quando la pena del satellite è contenuta, la motivazione può essere più sintetica, ma non può mancare del tutto.
- La totale assenza di motivazione sugli aumenti di pena impedisce il controllo di congruità e legittimità del trattamento sanzionatorio e comporta l'annullamento limitato a tale profilo con rinvio per nuovo esame.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: la doglianza generica sul calcolo della pena è inammissibile se non illustra i passaggi logici e aritmetici che il giudice avrebbe dovuto seguire.
- È inammissibile il motivo di ricorso fondato su un'ipotesi non contenuta nel provvedimento impugnato, poiché la legittimità va valutata rispetto alla decisione effettivamente resa e non rispetto a scenari meramente eventuali.
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