Ordinanza n. 1861/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. MIC|MIC_DG-CA|01/08/2025|0032101-P del 1° agosto 2025, con cui il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione Genarle Cinema e Audiovisivo ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela promossa dalla ricorrente in relazione al decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, con cui il Ministero della Cultura - Dipartimento per le attività culturali - Direzione Genarle Cinema e Audiovisivo ha disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti in favore della società Sipario Movies S.p.a.; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento al decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, connesso, con particolare riferimento al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, di estremi e data sconosciuti, mai comunicato alla ricorrente, e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIPARIO MOVIES S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA il 29 dicembre 2025: del provvedimento prot. n. MIC|MIC_DG-CA|20/10/2025|0042920-P del 20 ottobre 2025, notificato il 21 ottobre 2025, con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione Genarle Cinema e Audiovisivo ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 19 settembre 2025 in relazione al Decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione Genarle Cinema e Audiovisivo aveva disposto il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti in favore della società Sipario Movies S.p.A.; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere dell’Avvocatura generale dello Stato richiamato all’interno del suddetto Decreto, di estremi e data sconosciuti, mai comunicato alla ricorrente, e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto; nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, del provvedimento prot. n. MIC|MIC_DG-CA|01/08/2025|0032101-P del 1° agosto 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIPARIO MOVIES S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA il 7 marzo 2026: - del provvedimento prot. n. DG-CA/13/01/2026/DECRETO 20 del 13 gennaio 2026, con cui il Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (doc. 01) ha disposto l’esclusione della società Sipario Movies S.p.A. dalla possibilità di richiedere e ottenere per cinque anni i crediti d’imposta e i contributi previsti dalla L. 220/2016; - nonché, alla luce delle sopravvenienze istruttorie costituite dalla Relazione finale dell’Amministratore Giudiziario (AG), Prof. Dott. Paolo Bastia, avente data 15.12.2025 (doc. 02) del provvedimento presupposto già impugnato con il ricorso principale, Decreto DG-CA/14/7/2025/DECRETO 2734 del 14 luglio 2025, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi i provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto e revoca di crediti d’imposta cinematografici, rigetto delle istanze di autotutela ed esclusione per cinque anni dalla possibilità di richiedere e ottenere crediti d’imposta e contributi previsti dalla legge n. 220/2016
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa cinematografica)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 1° agosto 2025, con il quale era stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela del decreto del 14 luglio 2025, recante il rigetto e la revoca dei crediti d’imposta da riconoscere e già riconosciuti. Con motivi aggiunti ha impugnato un ulteriore rigetto dell’autotutela del 20 ottobre 2025, il decreto del 13 gennaio 2026 che l’ha esclusa per cinque anni dalla possibilità di richiedere e ottenere i crediti d’imposta e i contributi previsti dalla legge n. 220/2016, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge soltanto che la controversia presenta questioni complesse e delicate, anche alla luce della relazione finale dell’amministratore giudiziario e delle deduzioni del controinteressato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante una sospensione espressa dei provvedimenti, ma ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che la complessità e delicatezza delle questioni imponessero un approfondimento nella sede di merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la discussione dell’intera causa, disponendo la sollecita definizione del giudizio. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio
In presenza di una controversia complessa e delicata, la tutela cautelare può essere assicurata fissando sollecitamente l’udienza di merito, anziché mediante una specifica sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
legge n. 220/2016
È richiamata quale fonte dei crediti d’imposta e dei contributi dai quali la società è stata esclusa per cinque anni; l’ordinanza non interpreta specificamente le relative disposizioni.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la controversia cautelare presenta questioni di elevata complessità e delicatezza e le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare fissando sollecitamente l’udienza pubblica di merito, senza procedere a una distinta sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione sollecita del merito costituisce una misura di tutela cautelare idonea a preservare le esigenze della parte ricorrente quando il differimento della decisione definitiva risulterebbe pregiudizievole, ma non siano definite in sede cautelare le complesse questioni sostanziali e procedimentali controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →