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Sentenza

Sentenza n. 8610/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Ministero dell''Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U.0049228.05-12-2024 con il quale è stata rigettata l''istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell''articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell''Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l''Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202500002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti. In corso di giudizio la ricorrente ha dichiarato, tramite il proprio difensore, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, poiché nelle more ha conseguito un titolo di specializzazione ai sensi dell'art. 7 l. 106/2024 attraverso il programma INDIRE.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha attribuito rilievo decisivo all'espressa dichiarazione del difensore circa l'assenza di un interesse attuale alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in altro Stato membro; il merito della domanda non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riferimento al preavviso di rigetto impugnato; il relativo vizio non è stato esaminato nel merito.

  • art. 7 l. 106/2024

    Richiamato quale base normativa del titolo di specializzazione conseguito nelle more dalla ricorrente tramite il programma INDIRE, circostanza che ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del difensore, riferibile alla parte assistita, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo non può comunque definire la controversia nel merito e deve pronunciare l'improcedibilità.
  • La sopravvenuta acquisizione di un titolo o di una diversa utilità idonea a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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