Sentenza n. 1683/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, limitatamente alla parte della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 335,40, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero a un titolo giudiziale passato in giudicato, nonostante la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori, da corrispondere al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione, integra uno dei presupposti per procedere giudizialmente all’esecuzione coattiva del pagamento.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore legittima quest’ultimo a pretendere il pagamento delle somme liquidate dal titolo giudiziale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per il rimborso delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, previa autorizzazione su espressa richiesta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone la presentazione della parcella del commissario entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417
È richiamato, insieme all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata, per la disciplina del rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza dell’inottemperanza dell’amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta dotato di poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il titolo giudiziale dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, il difensore distrattario è legittimato a ottenere l’integrale pagamento delle somme liquidate mediante il giudizio di ottemperanza.
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