Sentenza n. 7946/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 2518; con nomina di commissario ad acta, e fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 2518, nella parte relativa al pagamento della somma liquidata in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già vittoriosa nel giudizio definito dalla sentenza passata in giudicato, ha chiesto l’ottemperanza della pronuncia e il pagamento della somma dovuta. La sentenza era stata notificata il 18 aprile 2025, unitamente a una diffida al pagamento, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Roma Capitale non aveva dimostrato l’integrale pagamento e aveva anzi confermato l’indisponibilità dei fondi necessari. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertato l’inadempimento di Roma Capitale rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’esatta esecuzione della pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il pagamento della sorte capitale e degli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza da ottemperare. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua perché il ritardo nel pagamento risultava già compensato dalla corresponsione degli interessi. Ha riservato la nomina del commissario ad acta a una successiva istanza della parte, qualora l’inadempimento fosse proseguito. Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che il ritardo fosse già compensato dagli interessi legali.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e della diffida consente di ritenere azionabile l’inadempimento dell’amministrazione al pagamento di somme dovute in esecuzione della pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme, l’inadempimento dell’amministrazione può essere accertato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione non dimostri l’integrale pagamento.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine assegnato, comprendendo nel pagamento sia la sorte capitale sia gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della pronuncia da eseguire.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua perché il ritardo dell’amministrazione è già compensato dalla corresponsione degli interessi sulla somma dovuta.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una successiva istanza della parte quando l’amministrazione non abbia ancora adempiuto, ma il giudice abbia assegnato un ulteriore termine per l’esecuzione spontanea.
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