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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna del 17/02/2015 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sostenendo che non aveva avuto effettiva conoscenza del processo perché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore indicato come domiciliatario in un verbale d'identificazione che l'imputato si era rifiutato di sottoscrivere. Sosteneva l'invalidità della dichiarazione di domicilio priva di sottoscrizione e autenticazione, l'onere del verbalizzante di annotare il motivo del rifiuto e l'assenza di rapporto fiduciario con il difensore. Richiamava norme costituzionali e internazionali (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) e una serie di norme di procedura penale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che vi fosse in atti un'elezione di domicilio e che il decreto di citazione fosse stato notificato al domiciliatario (il difensore), il che consente di dedurre la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Ha inoltre osservato che la partecipazione del difensore all'udienza indicata nell'atto introduttivo e l'assenza di rilievi concreti sul rapporto fiduciario confermano l'effettiva conoscenza. La mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio non determina, per la giurisprudenza prevalente, l'invalidità dell'elezione salvo che non risulti un rifiuto espresso e motivato da parte dell'indagato; la mancata indicazione del motivo del rifiuto nel verbale è mera irregolarità priva di sanzione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 137 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente fra le norme lamentate; la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione di tale norma giustificasse la rescissione, dato che la conoscenza del processo è stata ritenuta acquisita per effetto dell'elezione di domicilio e della notifica al domiciliatario

  • art. 142 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la valutazione della Corte ha escluso che vi fosse una lesione procedurale tale da inficiare il giudizio definitiva

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata violata in modo tale da giustificare la rescissione

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Invocato nel ricorso; la Corte non ha rilevato nella fattispecie violazioni che ne compromettessero l'efficacia o la validità del procedimento

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della rescissione, l'assenza di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio senza prova di rifiuto espresso

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la norma fosse stata violata in modo tale da incidere sul giudicato

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme contestate; nessuna specifica violazione è stata accertata dalla Corte nella motivazione

  • art. 349 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente; la Corte ha valutato gli elementi probatori e ritenuto infondate le doglianze relative alla conoscenza del processo

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte, in linea con la giurisprudenza, ha ritenuto che l'elezione di domicilio risultante dal verbale del pubblico ufficiale sia opponibile salvo specifica e provata contestazione

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il ricorrente sosteneva che la citazione dovesse essere notificata a mani proprie o a persona espressamente delegata ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto che la notifica al domiciliatario (difensore indicato) sia idonea a determinare la conoscenza del processo quando risulta l'elezione di domicilio

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la norma fosse stata violata in senso tale da giustificare la rescissione

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente come garanzia di tutela giurisdizionale; la Corte non ha rilevato che la presunta irregolarità abbia determinato una perdita della tutela

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i principi non fossero stati violati in modo da inficiare il giudicato

  • art. 6 CEDU

    Invocato per la garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la notifica al domiciliatario e la situazione di fatto escludessero una lesione tale da violare il principio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione al domiciliatario (difensore indicato come domiciliatario) consente, di norma, di dedurre la conoscenza del processo da parte dell'imputato, specie se il difensore ha partecipato alle udienze senza eccezioni
  • La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale di elezione di domicilio non comporta automaticamente l'invalidità dell'elezione: è necessario dimostrare un rifiuto espresso o una contestazione specifica del contenuto
  • La mera omissione, da parte del pubblico ufficiale, di indicare il motivo del rifiuto di sottoscrizione è un'irregolarità non sanzionata di per sé e non sufficiente a fondare la rescissione del giudicato
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per violazioni procedurali è necessario esibire fatti concreti e non mere affermazioni assertive; la giurisprudenza richiede elementi di fatto che dimostrino la mancata conoscenza del processo
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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