Sentenza n. 847/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza all’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di assegnazione somme del Tribunale civile, resa nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice civile. Il Comune resistente ha eccepito l’improcedibilità e l’estinzione del giudizio, rappresentando che il proprio stato di dissesto era stato dichiarato con deliberazione consiliare del 30 gennaio 2025 e richiamando l’art. 248, comma 2, TUEL. Tale disposizione preclude, dalla dichiarazione di dissesto fino all’approvazione del rendiconto, l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e stabilisce l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, con inserimento del credito nella massa passiva, nei casi previsti dalla norma. All’udienza camerale la ricorrente ha aderito all’eccezione del Comune, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 248, comma 2, TUEL, ritenendo operante il regime conseguente alla dichiarazione di dissesto dell’ente e incompatibile la prosecuzione dell’azione esecutiva per il credito rientrante nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità del giudizio e della richiesta della ricorrente. È stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese
La dichiarazione di dissesto impedisce l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e comporta, nei casi previsti, l’estinzione delle procedure esecutive pendenti, con inserimento del credito nella massa passiva.
art. 256 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
La disposizione è richiamata dall’art. 248, comma 2, quale termine correlato all’approvazione del rendiconto, fino alla quale opera il divieto di azioni esecutive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La sussistenza dei presupposti previsti dalla norma giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
Massime di principio
- Quando il credito azionato in ottemperanza rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione di un ente locale dichiarato in dissesto, l’art. 248, comma 2, TUEL impedisce la prosecuzione dell’azione esecutiva dalla data della dichiarazione di dissesto fino all’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 256 TUEL e consente la dichiarazione di estinzione della procedura, con inserimento del credito nella massa passiva nei casi stabiliti dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenienza dello stato di dissesto dell’ente debitore, quando determina l’applicazione del regime di cui all’art. 248, comma 2, TUEL, preclude la prosecuzione della pretesa esecutiva e conduce alla definizione estintiva del giudizio.
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