Parere n. 1775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comune di Barletta, e nei confronti di Condominio di via Paolo Ricci -OMISSIS-, avverso diniego di permesso di costruire in sanatoria n.8/2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del Comune di Barletta di permesso di costruire in sanatoria n. 8/2016, relativo a opere edilizie abusive e a un parziale cambio di destinazione d’uso.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato in via straordinaria il diniego di sanatoria del 19 dicembre 2016, notificato nuovamente il 6 dicembre 2017, relativo a un parziale cambio di destinazione d’uso. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, violazioni di norme costituzionali, della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001, nonché del giudicato formatosi su un’ordinanza cautelare del TAR Puglia, delle norme tecniche di attuazione del piano di zona e vizi di presupposizione, travisamento, istruttoria e motivazione. La questione preliminare è se il ricorso straordinario sia ammissibile, poiché lo stesso diniego era già stato impugnato dalla medesima ricorrente con secondi motivi aggiunti nel giudizio davanti al TAR Puglia, dichiarati irricevibili con sentenza n. 22/2018.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione rileva che il diniego di sanatoria oggetto del ricorso straordinario era già stato impugnato dalla stessa interessata, contro il medesimo atto, con motivi aggiunti nel giudizio n. 761/2014 davanti al TAR Puglia. L’alternatività impedisce di impugnare lo stesso provvedimento nelle sedi giurisdizionale e straordinaria; la precedente impugnazione giurisdizionale preclude il successivo ricorso straordinario anche se i motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili. L’unico motivo di merito non viene quindi esaminato.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso – principio di alternatività
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la medesima ricorrente aveva già impugnato il medesimo diniego di sanatoria con secondi motivi aggiunti davanti al TAR Puglia. La dichiarazione di irricevibilità di tali motivi aggiunti non consente di esperire successivamente il rimedio straordinario.
Unico motivo di merito
Le dedotte violazioni di legge, del giudicato, delle norme tecniche di attuazione e i vizi di eccesso di potere non sono esaminati, essendo il ricorso definito in rito per violazione dell’alternatività.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971
L’art. 8, co. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 stabilisce infatti che non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”.
La disposizione preclude alla stessa persona di proporre ricorso straordinario contro un atto già impugnato in sede giurisdizionale; l’impugnazione del medesimo provvedimento nelle due diverse sedi viola il principio di alternatività.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale non possono essere proposti dalla stessa parte contro il medesimo provvedimento: l’esperimento dell’impugnazione giurisdizionale preclude il successivo ricorso straordinario.
- La preclusione derivante dal principio di alternatività opera anche quando la precedente impugnazione giurisdizionale del medesimo atto, proposta con motivi aggiunti, sia stata dichiarata irricevibile.
Impugnazione del diniego di sanatoria e principio di alternatività
Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro il diniego del Comune di Barletta di un permesso di costruire in sanatoria, relativo a opere eseguite senza titolo e a un parziale cambio di destinazione d’uso. La ricorrente aveva già impugnato lo stesso diniego davanti al TAR Puglia con motivi aggiunti nel giudizio n. 761/2014.
Vicenda amministrativa e giudiziaria
Nel 2007 il Comune aveva ingiunto il ripristino della destinazione d’uso e la demolizione delle opere abusive; successivamente era stata accertata l’inottemperanza. Dopo la demolizione parziale delle opere, nel 2014 il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, impugnata dalla proprietaria davanti al TAR Puglia.
Nel corso di quel giudizio, il 21 novembre 2016, la proprietaria presentava domanda di permesso di costruire in sanatoria per un cambio parziale di destinazione d’uso. Il Comune la respingeva con il diniego n. 8/2016 del 19 dicembre 2016. L’atto veniva impugnato con secondi motivi aggiunti nel giudizio pendente; con sentenza n. 22 del 5 gennaio 2018 il TAR dichiarava irricevibili tali motivi aggiunti e respingeva il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. Il diniego era stato nuovamente notificato il 6 dicembre 2017.
Motivo di ricorso
Con un unico motivo articolato, la ricorrente deduceva violazioni di disposizioni costituzionali, della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 380/2001, nonché del giudicato formatosi su un’ordinanza del TAR Puglia, dell’art. 10 delle norme tecniche di attuazione del piano di zona e vizi di erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La Sezione non esamina tali censure nel merito.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato applica il principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971: lo stesso interessato non può impugnare lo stesso atto sia in sede giurisdizionale sia con ricorso straordinario. La regola mira a evitare decisioni contrastanti tra la sede consultiva e quella giurisdizionale. Nel caso concreto coincidono sia la materia del contendere sia il provvedimento impugnato, già sottoposto al TAR con motivi aggiunti.
La circostanza che i secondi motivi aggiunti siano stati dichiarati irricevibili non rimuove la preclusione derivante dalla precedente impugnazione giurisdizionale. Il ricorso straordinario è pertanto dichiarato inammissibile.
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