Cassazione Penale, Sentenza n. 33606/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ABATE è stato condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Salerno (art. 76, comma 3, D.Lgs. 159/2011). Il ricorso per cassazione deduceva principalmente che il provvedimento del Questore era viziato perché mancava una delle due prescrizioni ritenute imprescindibili dalla giurisprudenza (in particolare l'ordine di "rimpatrio" nel luogo di residenza) e che il foglio di via era carente di motivazione concreta circa la pericolosità dell'interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento alla prima doglianza. Ha ritenuto che, alla data del fatto, la formulazione previgente dell'art. 2 D.Lgs. 159/2011 richiedeva entrambe le prescrizioni (rimpatrio nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel comune) come condizioni imprescindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio. Il provvedimento del Questore del 15.2.2018 conteneva solo il divieto di ritorno nel comune di Salerno e non l'ordine di rimpatrio; ciò ne determina l'illegittimità e la nullità strutturale ex art. 21‑septies L. 241/1990. Per tale ragione il fatto non sussiste e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma incrimina l'inosservanza del foglio di via obbligatorio; la sua concreta applicazione penalmente sanzionatoria presuppone la validità dell'atto amministrativo che impone il foglio di via
art. 2, D.Lgs. n. 159/2011 (formulazione previgente)
"rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate"
La Corte interpreta la formulazione previgente come contenente due prescrizioni "imprescindibili e inscindibili": l'ordine di rimpatrio nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel comune, la cui assenza rende il foglio di via illegittimo
art. 3, comma 2, lett. a), D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159)
"il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione"
La modifica normativa del 2023 ha eliminato l'obbligo dell'ordine di rimpatrio nel provvedimento; la Corte segnala che tale novità riguarda i fatti successivi alla sua entrata in vigore e, se applicata retroattivamente, sarebbe in peius
art. 21‑septies, Legge n. 241/1990
La carenza di uno degli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore determina la nullità strutturale dell'atto amministrativo, che il giudice penale può rilevare e portare alla disapplicazione
Massime di principio
- Per i fatti commessi sotto la previgente formulazione dell'art. 2 D.Lgs. 159/2011 il foglio di via obbligatorio deve contenere entrambe le prescrizioni (ordine di rimpatrio nel luogo di residenza e divieto di ritorno nel comune); la mancanza anche di una sola comporta l'illegittimità dell'atto e l'insussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3.
- La nazionalità dell'interessato non elimina l'esigenza che il foglio di via contenga gli elementi essenziali richiesti dalla legge; l'assenza dell'ordine di rimpatrio non è resa irrilevante dal fatto che il destinatario sia cittadino italiano.
- Il giudice penale è tenuto a verificare la validità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo: se il foglio di via è nullo o difforme dalla fattispecie normativa deve essere disapplicato e la fattispecie penale in relazione ad esso si estingue per insussistenza.
- Le modifiche normative successive al fatto (es. D.L. 123/2023) possono cambiare i requisiti del foglio di via per il futuro; però non si applicano retroattivamente se l'applicazione sarebbe in peius per l'imputato.
- Oltre alla verifica formale degli elementi prescritti, è utile valutare anche la motivazione del Questore sulla pericolosità dell'interessato: carenze motivazionali o assenza di accertamento concreto possono rappresentare ulteriori profili di illegittimità dell'atto.
- In casi analoghi valutare sempre quale versione normativa era vigente al momento del fatto e documentare puntualmente la presenza/assenza delle prescrizioni essenziali nel provvedimento amministrativo.
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