Ordinanza n. 124/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota del 29 giugno 2025, notificata in pari data, con la quale, in relazione alla pratica n. P-LT/L/N/2025/105101, è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 11 aprile 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del 29 giugno 2025, con la quale è stato revocato il nulla osta alla conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato, già rilasciato l'11 aprile 2025. Il ricorso è stato accolto con sentenza del 17 settembre 2025 n. 731. La presente ordinanza concerne esclusivamente l'istanza del difensore di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, dopo l'ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio. Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali, mediante acquisizione dei dati relativi ai mezzi economici del ricorrente in Italia e all'estero, aggiornati all'anno in corso, mentre l'ammissione provvisoria era stata disposta sulla base della situazione reddituale del 2024.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, assegnandogli 90 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la documentazione aggiornata relativa ai propri mezzi economici in Italia e all'estero. La trattazione dell'istanza di liquidazione del compenso professionale è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026. Il giudizio principale di annullamento era già stato definito con accoglimento del ricorso dalla sentenza n. 731 del 17 settembre 2025; l'ordinanza non decide nuovamente sulla legittimità della revoca impugnata.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Disciplina il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività di patrocinio a spese dello Stato.
art. 127, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Impone al collegio, prima di decidere sull'istanza di liquidazione, di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio prima della liquidazione del compenso al difensore.
- Prima di liquidare il compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo deve verificare non solo la sussistenza originaria, ma anche la permanenza delle condizioni reddituali che fondano il beneficio.
- Quando l'ammissione provvisoria al patrocinio è stata valutata sulla base di dati reddituali riferiti a un'annualità precedente, il collegio può ordinare al beneficiario di depositare documentazione aggiornata sui mezzi economici posseduti in Italia e all'estero.
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