Sentenza del 27/03/2019 n. 8530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti contestavano i nuovi avvisi ICI relativi agli anni 2005-2008, sostenendo che il precedente accertamento con adesione, perfezionato con il pagamento delle somme concordate, impedisse al Comune di effettuare ulteriori accertamenti per le medesime annualità. Deducevano inoltre l'errata imputazione dei versamenti, la violazione dello Statuto del contribuente e l'insufficiente motivazione degli avvisi, in particolare per il fabbricato non dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'accertamento con adesione è intangibile, ma soltanto con riferimento agli immobili e alle somme effettivamente compresi nell'accordo. Poiché l'accordo riguardava esclusivamente le aree edificabili, il Comune poteva accertare successivamente l'ICI dovuta per il fabbricato non dichiarato, anche per le stesse annualità. L'ICI non è un'imposta riferita alla massa patrimoniale complessiva, ma riguarda autonomamente ciascun immobile. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per errata formulazione dei vizi processuali e motivazionali. Le ricorrenti sono state condannate a rimborsare al Comune 2.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2, 3, 6 e 8
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
L'accordo con adesione, una volta perfezionato mediante il pagamento, è vincolante e non può essere rimesso in discussione; la sua efficacia riguarda però esclusivamente l'oggetto concreto dell'accordo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5
L'ICI è dovuta distintamente per ciascun immobile, sulla base della relativa classificazione e dei criteri di determinazione della base imponibile; non è un'imposta cumulativa sull'intero patrimonio del contribuente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14
L'omessa dichiarazione dell'immobile costituisce violazione sanzionabile, anche se il Comune avrebbe potuto ricavare l'informazione da dati già disponibili.
Codice civile, art. 1193
La disciplina dell'imputazione dei pagamenti non consente di alterare l'individuazione delle singole obbligazioni tributarie relative ai diversi immobili; nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta infondata.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
I principi di buona fede e tutela dell'affidamento non impediscono l'accertamento di un immobile omesso o non dichiarato quando l'accordo precedente non lo comprendeva.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti impositivi devono essere motivati, ma le doglianze sulla motivazione devono essere dedotte utilizzando correttamente il vizio processuale o motivazionale previsto dal codice di procedura civile.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5, e art. 112
La mancata pronuncia su un motivo di appello deve essere denunciata come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.; il vizio motivazionale deve invece rispettare i limiti dell'art. 360, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Un accertamento con adesione già pagato impedisce nuove contestazioni soltanto per gli immobili, le annualità e gli importi espressamente ricompresi nell'accordo.
- Per le imposte immobiliari, ogni fabbricato o area costituisce una posizione tributaria autonoma: la definizione di un cespite non estingue né preclude l'accertamento relativo ad altri cespiti.
- La disponibilità, da parte dell'ente, di dati catastali o di altre informazioni sull'immobile non elimina automaticamente la responsabilità per omessa dichiarazione né rende illegittimo l'accertamento successivo.
- Per stabilire l'effetto preclusivo di un accordo è essenziale confrontare il contenuto dell'accordo e degli avvisi originari con quello del nuovo avviso; la parte che sostiene un oggetto più ampio deve produrre o trascrivere tali documenti.
- Nel ricorso per cassazione i vizi devono essere formulati secondo la corretta norma processuale: l'omessa pronuncia richiede la denuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c., mentre l'omesso esame di un fatto decisivo ricade nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 254 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 410 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 mar 2019Sentenza del 27/03/2019 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →