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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25224/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

La società ricorrente aveva svolto, nell'ambito di un procedimento penale, l'incarico di custode giudiziario di un ingente quantitativo di pentole successivamente distrutte. Il GIP le aveva liquidato un compenso ritenuto modesto, assumendo che si trattasse di 90 pentole, applicando per analogia la tariffa prevista per i custodi di beni mobili pignorati e operando riduzioni per lo scarso valore dei beni e per la natura pubblicistica dell'incarico. Il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione della società, aveva confermato la liquidazione, ritenendo non provato neppure in via indiziaria che il numero dei beni fosse diverso e maggiore rispetto a quello presunto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 15 L. 150/2011, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di aver assolto l'onere probatorio mediante verbali di sequestro e di distruzione dai quali risultavano 90 scatole contenenti due batterie di pentole ciascuna; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il reale numero dei beni custoditi; 3) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002 sull'ambito della regola probatoria; 4) violazione del d.P.R. 115/2002 per non aver il giudice verificato gli usi locali depositati; 5) violazione degli artt. 113 e 114 c.p.c. e degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002 per avere ridotto il compenso per lo scarso valore dei beni e per la natura pubblicistica dell'incarico; 6) violazione delle preleggi e dell'art. 58 d.P.R. 115/2002 per le medesime ragioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame della liquidazione del compenso. In particolare ha ritenuto che i verbali prodotti dalla custode erano idonei a smentire la presunzione di 90 soli pezzi e a dimostrare per via indiziaria un numero maggiore di beni, sicché il giudice di merito aveva errato nel ritenere non provato il fatto; ha inoltre affermato che, per i beni non espressamente contemplati dalla tariffa, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto degli usi locali e non già sulla base di criteri equitativi alternativi, ove tali usi siano allegati e provati o comunque conoscibili; infine ha escluso che lo scarso valore dei beni consenta di presumere minori cautele e dunque di ridurre il compenso per tale ragione. La censura relativa alla natura pubblicistica dell'incarico è stata invece ritenuta infondata, ma non ha impedito l'accoglimento complessivo del ricorso. Il terzo motivo è stato assorbito. Il dispositivo è solo parzialmente riportato nel testo, ma il senso decisorio è l'accoglimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 15 L. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente come norma violata nella liquidazione del compenso del custode; il testo non ne esplicita il contenuto applicativo oltre il riferimento alla disciplina del compenso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con l'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito e l'omessa considerazione dei documenti prodotti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che la prova del numero dei beni custoditi poteva essere assolta anche in via indiziaria mediante i verbali depositati.

  • artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002

    la Corte li applica nel senso che la liquidazione dell'indennità del custode per beni non espressamente previsti deve essere effettuata tenendo conto degli usi locali, non sulla base di un criterio equitativo alternativo; inoltre il custode deve provare i fatti allegati a sostegno della pretesa.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato con l'art. 114 c.p.c. per contestare l'uso dell'equità e la riduzione del compenso; la Corte esclude che il valore modesto dei beni autorizzi di per sé a ridurre l'impegno di custodia.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato con riferimento al ricorso all'equità da parte del giudice di merito; la Corte precisa che la custodia è obbligatoria indipendentemente dal valore dei beni.

  • art. 5 d.m. n. 265 del 2006

    richiamato nel principio di diritto riportato dalla Corte insieme all'art. 58, comma 2, d.P.R. 115/2002, quale base per la liquidazione dell'indennità secondo gli usi locali.

  • art. 58, comma 2, d.P.R. 115 del 2002

    utilizzato per affermare che, per i beni diversi da quelli espressamente previsti dalla tariffa, il compenso del custode va determinato in base agli usi locali provati o conoscibili dal giudice.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario di beni sequestrati, quando i beni non siano espressamente contemplati dalla tariffa, il giudice deve far riferimento agli usi locali; il ricorso a criteri equitativi puri o alternativi non è consentito se la disciplina speciale impone quel parametro.
  • La parte che chiede la liquidazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma la prova può essere data anche per via indiziaria mediante documenti processuali che consentano di desumere il numero e la consistenza dei beni custoditi.
  • Se i documenti agli atti smentiscono la presunzione adottata dal giudice di merito sul numero dei beni, la liquidazione fondata su tale presunzione è viziata perché contraria agli indizi disponibili.
  • Lo scarso valore dei beni sequestrati non consente di presumere un minore impegno custodiale né di ridurre il compenso per il solo fatto che i beni abbiano modesto valore; l'obbligo di custodia permane integralmente.
  • L'incarico di custode giudiziario ha natura pubblicistica, poiché deriva da nomina con atto processuale e non da un accordo negoziale; ne discende che il compenso è determinato dall'autorità giudiziaria e non dalla contrattazione privata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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