Sentenza n. 981/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 129/2025, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 129/2025, non impugnata e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero a costituire la carta elettronica del docente, accreditandovi complessivamente euro 2.000,00 in favore della prima ricorrente, euro 2.000,00 in favore della seconda ed euro 1.500,00 in favore della terza, oltre alle spese del giudizio di cognizione. Le ricorrenti hanno dedotto l’inerzia ministeriale e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive, la possibilità di emanazione dell’atto in luogo dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito elementi comprovanti l’adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e azionabile in ottemperanza il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, trattandosi di un unico titolo esecutivo riferito a tutte le ricorrenti, e ha affermato che l’ottemperanza può essere utilizzata per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Nel merito, in assenza di prova dell’adempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente e di accreditarvi euro 2.000,00 in favore della prima ricorrente, euro 2.000,00 in favore della seconda ed euro 1.500,00 in favore della terza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin da subito, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza delle ricorrenti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha adottato misure sostitutive per il caso di persistente inadempimento.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
«al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»
Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, che il Ministero è stato ordinato ad attribuire in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione della sentenza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso è stato ritenuto necessario per la proponibilità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia contenga statuizioni rimaste ineseguite a carico dell’Amministrazione.
- La proposizione dell’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’Amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- È ammissibile un ricorso collettivo per ottemperanza quando più ricorrenti siano destinatari del medesimo titolo esecutivo e le rispettive pretese esecutive abbiano oggetto e causa sostanzialmente unitari.
- In assenza di prova dell’adempimento del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →