Cassazione Penale, Sentenza n. 34577/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cugliari ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2 c.p.p., denunciando l'uso improprio dello strumento della sospensione per "complessità" come mezzo per trasformare il processo in indagine e come contrastante con la riforma Cartabia (volta a ridurre la durata dei processi). Ha inoltre sostenuto che il processo era già dettagliatamente calendarizzato e quindi non bisognoso di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano di merito, generiche e aspecifiche, non configurando violazione di legge né vizi di motivazione o applicazione normativa. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la "complessità" nel suo complesso (numero di imputati, natura e articolazione delle contestazioni, in particolare reati ex art. 416-bis) e il carico di lavoro prevedibile dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha disposto la rimessione in libertà e è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 304, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sullo strumento della sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità; il Collegio ha ritenuto che l'applicazione sia stata conforme alla normativa e ai principi giurisprudenziali, valutata in base alla complessità complessiva del processo (numero imputati, gravosità e articolazione delle accuse).
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente tra le norme contestate; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione o erronea applicazione della norma da parte del giudice a quo, senza che il ricorrente abbia prospettato un'interpretazione alternativa.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Fondamento per l'inammissibilità dei motivi di cassazione che riguardano valutazioni di merito o apprezzamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tale motivo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norme sui criteri di valutazione della prova; la Corte ha escluso vizi di illogicità manifesta o violazione dei criteri di valutazione della prova nel provvedimento impugnato.
art. 416-bis cod. pen.
Il riferimento è alla natura delle contestazioni (associazione mafiosa) che ha contribuito a qualificare la complessità del procedimento come motivo oggettivo per la sospensione dei termini.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale adempimento.
Riforma "Cartabia" (riferimento normativo/di principio)
Riferimento politico-giuridico richiamato dal ricorrente per sostenere che la sospensione contrasta con l'obiettivo di snellire i processi; la Corte non ha ritenuto che l'uso della sospensione per complessità nel caso di specie fosse incompatibile con gli obiettivi della riforma.
Massime di principio
- I motivi di cassazione che impugnano valutazioni discrezionali di merito (es. "complessità" del processo, apprezzamenti sul carico di lavoro) sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., se si limitano a contestare scelte valutative senza indicare violazioni di legge o vizi di motivazione formale.
- La sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2 c.p.p. è valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere legittimamente motivata richiamando la complessità complessiva del procedimento, il numero di imputati e la natura delle contestazioni (es. reati associativi ex art. 416-bis).
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare concretamente la violazione di una norma oppure vizi gravi e specifici della motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta o assenza di motivazione), non il semplice dissenso sulle conclusioni del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda; la decisione che non dispone la libertà del detenuto richiede l'inoltro al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni procedurali applicabili.
- Richiami generali a riforme o obiettivi legislativi (es. la "riforma Cartabia") non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'illegittimità di scelte motivazionali del giudice di merito, se questo ha fornito spiegazioni congrue e plausibili.
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