Sentenza n. 549/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 985/2024 pubbl. il 22/05/2024 RG n. 3204/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 985/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 985/2024, notificata al Ministero il 7 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva corrisposto quanto dovuto né dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non risultava eseguita. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione. In caso di ulteriore inadempimento, ha previsto l'intervento, entro i successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale cui rinvia il giudicato da eseguire per il riconoscimento del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È richiamata in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero il 7 gennaio 2025.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'accoglimento della domanda e l'assegnazione di un termine per l'adempimento.
- Qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può predisporre sin dalla sentenza l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, definendone il termine di intervento e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può essere condizionata alla persistente inerzia dell'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa, senza che sia necessario procedere immediatamente all'insediamento del commissario quando sia previamente assegnato un termine per l'adempimento spontaneo.
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