Sentenza del 27/03/2018 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Amministratore di fatto - Casistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta sufficiente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti della persona fisica, la risultanza dell'avviso di accertamento circa il ruolo di amministratore di fatto, non essendo stata fornita una prova concreta idonea a escludere tale ruolo o l'utilità dell'attività svolta per la società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'irrogazione delle sanzioni sostenendo, in sostanza, di non essere responsabile in quanto amministratore di fatto della società. La decisione ha ritenuto invece rilevante la qualità di amministratore di fatto risultante dall'avviso di accertamento. Tale qualità era idonea a fondare la pretesa sanzionatoria, salvo che il soggetto dimostrasse con elementi concreti una ricostruzione alternativa, in particolare l'assenza di qualsiasi utilità per la società per conto della quale aveva agito.
Norme richiamate
Articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997
La norma è richiamata nel contesto della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e del concorso nella violazione. La decisione valorizza il ruolo sostanziale di amministratore di fatto quale elemento idoneo a collegare la persona fisica alle violazioni commesse nell'interesse della società.
Massime di principio
- Chi agisce concretamente come amministratore di fatto può essere destinatario di sanzioni tributarie anche se non riveste formalmente la carica societaria.
- La qualità di amministratore di fatto indicata nell'avviso di accertamento costituisce un presupposto rilevante della pretesa sanzionatoria, ma può essere contestata mediante elementi concreti e specifici.
- Non è sufficiente una contestazione generica: il soggetto deve dimostrare una ricostruzione alternativa dei fatti, inclusa l'eventuale assenza di utilità per la società.
- Nelle controversie sulle sanzioni tributarie assumono particolare importanza le condotte effettivamente svolte e il ruolo sostanziale avuto nella gestione, oltre alla carica formalmente ricoperta.
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