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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32030/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato la ricorrente, nella qualità di datore di lavoro della ECO EDIL SRL, a euro 2.000,00 di ammenda per le contravvenzioni previste dal d.lgs. n.81/2008 (art. 112, comma 1; art. 159, comma 2, lett. b) unite per continuazione). Il ricorso articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione della validità della delega di funzioni (art. 16 d.lgs. 81/2008 e art. 43 c.p.), sostenendo che la delega al preposto (Shurdaj) conferiva autonomia organizzativa e potere di spesa escludendo la responsabilità della datrice di lavoro; (2) travisamento delle risultanze probatorie e vizio di motivazione circa il parapetto a gronda (art. 122 d.lgs. 81/2008 e art. 194 c.p.p.), richiamando istruzioni di montaggio, foto e circolare ministeriale n.29/2010; (3) analoghe doglianze rispetto al trabattello (richiamando norma UNI EN 1004 e documentazione fotografica/istruzioni); (4) violazione degli artt. 163 c.p. e principi costituzionali per la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena senza richiesta dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Motivazioni principali: (i) sulla delega (motivo 1) la Corte ha ritenuto correttamente il Tribunale nel dichiararla inefficace perché la ricorrente aveva assunto sul cantiere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dunque mantenuto un controllo capillare che rendeva ininfluente la delega; la giurisprudenza citata richiede che la delega attribuisca poteri effettivi, autonomia decisionale e competenza, e che il datore di lavoro non conservi un controllo quotidiano sul delegato per essere esimente; (ii) i motivi 2 e 3 sono stati ritenuti inammissibili perché sostanzialmente di merito/fattuali, volti a riassegnare diversamente il peso delle prove e a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio non consentita in Cassazione; (iii) sul motivo 4 la Corte ha ricordato che il giudice può concedere d'ufficio la sospensione condizionale dell'ammenda purché Dia adeguata motivazione circa l'utilità rieducativa; tuttavia l'impugnazione della ricorrente è stata considerata inammissibile perché diretta a un interesse meramente utilitaristico (conservare la possibilità di fruire del beneficio) e non a un interesse giuridicamente apprezzabile. Conseguenza pratica: confermata la condanna (ammenda di euro 2.000,00) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 16

    La Corte interpreta l'art. 16 nel senso che la delega di funzioni è efficace solo se attribuisce poteri operativi reali (autonomia gestionale, potere decisionale e, se necessario, di spesa) e se il datore di lavoro non mantiene un controllo capillare sul delegato; se il datore di lavoro conserva specifici obblighi di vigilanza (es. ruolo di RSPP) la delega non esclude la sua responsabilità.

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 122

    Richiamata rispetto alle cautele tecniche richieste per le opere provvisionali; la valutazione della conformità tecnica è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità.

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 159, comma 2, lett. b)

    Norma sanzionatoria relativa a specifiche violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; applicata dal Tribunale per le condotte accertate in cantiere.

  • codice penale, art. 43

    Richiamato nel motivo relativo alla responsabilità personale; la Corte lo considera insieme all'art.16 per valutare la responsabilità del datore di lavoro rispetto alla delega.

  • codice penale, art. 163

    Il giudice ha potere discrezionale di concedere la sospensione condizionale della pena anche d'ufficio per l'ammenda, ma deve fornire motivazione concreta circa l'utilità rieducativa del beneficio; l'impugnazione da parte dell'imputato è ammissibile solo se connessa a interessi giuridicamente apprezzabili.

  • codice di procedura penale, art. 194

    Richiamato in relazione al travisamento della prova e alla valutazione del teste: la Corte ha ritenuto che le censure della difesa non dimostrassero un difetto di motivazione o travisamento legalmente rilevante ma soltanto una diversa valutazione di merito.

  • norma UNI EN 1004

    Richiamata dalla difesa per i requisiti del ponte su ruote (trabattello); la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione tecnica dei fatti e che il Tribunale abbia dato sufficiente base probatoria alla propria ricostruzione.

  • d.lgs. 21/2008, art. 17

    Richiamato nella discussione sulla non delegabilità di alcune funzioni (es. RSPP): la Corte nota che la nomina di RSPP non è delegabile nelle modalità che la difesa aveva prospettato e che la comunicazione prodotta non escludeva il ruolo attivo della datrice di lavoro.

  • Circolare Ministero del Lavoro n. 29/2010

    Utilizzata dalla difesa per argomentare sui contenuti del piano operativo di sicurezza; la Corte ha ritenuto però che l'uso della circolare non invalidasse la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La delega di funzioni ex art.16 d.lgs.81/2008 esclude la responsabilità del datore di lavoro solo se è formale e sostanziale: deve essere scritta, attribuire poteri decisionali effettivi, autonomia gestionale e, se necessario, potere di spesa, e il delegato deve avere competenze adeguate; inoltre il datore di lavoro non deve conservare un controllo quotidiano o specifici obblighi di vigilanza sul fatto delegato.
  • Se la documentazione organizzativa del cantiere dimostra che il datore di lavoro ha assunto ruoli di responsabilità e vigilanza (es. RSPP), la delega invocata non opera come causa di esclusione della punibilità.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione meramente rivalutativa delle prove: i censure che si limitano a proporre una diversa lettura fattuale o a preferire valutazioni alternative del materiale probatorio sono inammissibili salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena d'ufficio anche per l'ammenda, ma deve motivare concretamente l'utilità rieducativa; l'impugnazione della concessione disposta d'ufficio è ammessa solo se collegata a interessi giuridicamente apprezzabili e non meramente utilitaristici.
  • Nel contenzioso su misure tecniche e conformità a norme tecniche (es. UNI, istruzioni di montaggio), la valutazione resta prevalentemente tecnica e di merito: per contrastarla con successo in sede di legittimità occorre dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.

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