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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-667/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020. — A.M. contro E.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19 – Informazione dei consumatori – Etichettatura – Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei prodotti – Etichettatura in lingua straniera – “Funzione del prodotto cosmetico” – Nozione – Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore. — Causa C-667/19

Giurisprudenza europea62019CJ0667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo rigoroso gli obblighi di etichettatura dei cosmetici previsti dal regolamento n. 1223/2009. La "funzione" del prodotto deve essere indicata in modo da informare concretamente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego, non solo sugli scopi astratti del cosmetico. Inoltre, il rinvio a un catalogo aziendale separato non è sufficiente per sostituire le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 19.

Interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009: portata dell’indicazione della funzione del prodotto cosmetico e liceità del rinvio a un catalogo aziendale tramite simbolo sull’imballaggio

La questione giuridica

Se la nozione di "funzione del prodotto cosmetico" di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009 debba limitarsi agli scopi generali che qualificano il prodotto come cosmetico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), oppure comprendere anche indicazioni più specifiche utili a informare il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego. Inoltre, se le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f) e g), possano essere rese mediante rinvio, tramite il simbolo di cui all’allegato VII, punto 1, a un catalogo aziendale separato contenente altri prodotti.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’indicazione della "funzione del prodotto cosmetico" non si esaurisce negli scopi generali che caratterizzano il cosmetico, ma deve fornire al consumatore informazioni chiare sull’uso e sulle modalità di impiego del prodotto, così da consentirne un utilizzo sicuro e non fuorviante; la portata concreta va valutata caso per caso in relazione al prodotto e al consumatore medio. Ha inoltre affermato che le informazioni sulle precauzioni d’uso, sulla funzione e sugli ingredienti non possono essere rese mediante rinvio a un catalogo aziendale separato, anche se sull’imballaggio compare il simbolo dell’allegato VII, poiché l’articolo 19, paragrafo 2, consente solo il riferimento a documenti allegati o fissati al prodotto e solo in caso di impossibilità pratica di riportare le informazioni sull’etichetta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 9 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Considerando 46 del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Allegato VII, punto 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Regolamento (UE) n. 655/2013

Etichettatura dei prodotti cosmetici e rinvio pregiudiziale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie, investito di una controversia tra un’acquirente di prodotti cosmetici e il distributore/venditore. Al centro del giudizio vi è l’interpretazione dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009, in materia di informazione dei consumatori ed etichettatura dei cosmetici.

Fatti e procedimento principale

A.M., titolare di un istituto di bellezza, aveva acquistato da E.M. prodotti cosmetici di fabbricante americano. Secondo quanto emerso nel procedimento, i prodotti erano stati presentati in occasione di una formazione e i relativi imballaggi recavano un simbolo raffigurante una mano con un libro aperto, che rinviava a un catalogo in lingua polacca contenente informazioni sui prodotti.

Successivamente A.M. ha risolto il contratto di vendita per vizi della cosa venduta, sostenendo che l’imballaggio non recasse in lingua polacca informazioni sulla funzione del prodotto, e che tali informazioni fossero state inserite soltanto nel catalogo separato. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda; in appello, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare:

  • articolo 1, relativo all’oggetto del regolamento;
  • articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce il prodotto cosmetico;
  • articolo 3, sulla sicurezza dei prodotti cosmetici;
  • articolo 19, che disciplina l’etichettatura e le indicazioni obbligatorie;
  • articolo 20, sulle dichiarazioni relative al prodotto;
  • allegato VII, punto 1, relativo al simbolo che rinvia a informazioni allegate o fissate al prodotto.

Vengono inoltre richiamati i considerando 3, 4, 6, 7, 9 e 46 del medesimo regolamento, nonché il regolamento (UE) n. 655/2013 in tema di criteri comuni per le dichiarazioni sui cosmetici.

Prima questione: significato di "funzione del prodotto cosmetico"

La Corte osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), impone che il recipiente e l’imballaggio rechino l’indicazione della funzione del prodotto cosmetico, salvo che essa risulti già dalla presentazione del prodotto. Tale nozione non è definita dal regolamento, né è ripresa altrove nel testo.

Nel ragionamento della Corte, occorre distinguere tra:

  • gli scopi che consentono di qualificare un prodotto come cosmetico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), cioè pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei;
  • la "funzione del prodotto cosmetico" ai fini dell’etichettatura, che riguarda invece caratteristiche più specifiche del singolo prodotto.

La Corte valorizza il contesto sistematico e gli obiettivi del regolamento: armonizzazione esauriente del mercato interno e livello elevato di protezione della salute umana. Poiché sicurezza, presentazione ed etichettatura sono strettamente connesse, l’indicazione della funzione deve aiutare il consumatore a comprendere l’uso e le modalità di impiego del prodotto, evitando un utilizzo scorretto o pericoloso.

La Corte precisa che tale indicazione non coincide con le più ampie "dichiarazioni relative al prodotto" dell’articolo 20, disciplinate dal regolamento (UE) n. 655/2013. Ne consegue che la funzione non si riduce agli scopi astratti del cosmetico, ma deve informare chiaramente il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sulla concreta destinazione d’uso del prodotto.

Seconda questione: rinvio a un catalogo aziendale tramite simbolo

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che l’articolo 19, paragrafo 2, consente di riportare su supporti separati soltanto le informazioni di cui alle lettere d) e g) del paragrafo 1, ossia le precauzioni particolari d’impiego e l’elenco degli ingredienti, ma non la funzione del prodotto, che resta disciplinata dalla lettera f).

La deroga deve essere interpretata restrittivamente, poiché opera solo quando sia impossibile, per ragioni pratiche, indicare le informazioni sull’etichetta. Tale impossibilità riguarda ipotesi materiali, connesse alla natura o alla forma del prodotto, e non difficoltà organizzative o costi di rietichettatura derivanti dalla commercializzazione in uno Stato membro con diversa lingua obbligatoria.

La Corte afferma inoltre che il supporto esterno deve essere un foglio, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto; un catalogo aziendale separato, contenente anche altri prodotti della gamma, non soddisfa questo requisito. Anche il simbolo della mano con libro aperto non trasforma un catalogo commerciale separato in un allegato o supporto fissato al prodotto specifico.

Ragionamento della Corte sulla lingua e sulla tutela del consumatore

La Corte sottolinea che la previsione dell’articolo 19, paragrafo 5, secondo cui le informazioni devono essere indicate nella lingua stabilita dallo Stato membro di commercializzazione, serve a garantire una reale comprensione da parte del consumatore finale. Informazioni formulate in una lingua incomprensibile non hanno utilità pratica e compromettono la tutela della salute umana.

Viene altresì escluso che la necessità di far figurare indicazioni nella lingua nazionale, o il fatto che l’etichettatura sia materialmente predisposta dal fabbricante e non dal distributore, possa integrare di per sé un’impossibilità pratica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), va interpretato nel senso che la funzione del prodotto cosmetico deve informare chiaramente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego, e non può limitarsi agli scopi generali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
  • l’articolo 19, paragrafo 2, va interpretato nel senso che le indicazioni sulle precauzioni d’impiego, sulla funzione e sugli ingredienti non possono figurare in un catalogo aziendale separato, anche se sull’imballaggio compare il simbolo dell’allegato VII, punto 1.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma un’interpretazione rigorosa degli obblighi informativi sui cosmetici: l’etichetta deve consentire al consumatore medio di capire come usare il prodotto in modo sicuro. La Corte esclude che un sistema di rinvio a cataloghi commerciali generali possa sostituire le informazioni obbligatorie da apporre sul prodotto o su un supporto ad esso effettivamente allegato o fissato.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticietichettatura dei prodottitutela dei consumatorisicurezza dei prodottimercato interno

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