Sentenza del 07/10/2016 n. 20184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che avevano escluso, per carenza di prova, l'esistenza di una società di fatto tra S.M.A., G.F. e V.E. e i conseguenti redditi imputati ai partecipanti. L'Ufficio sosteneva inoltre che i giudizi fossero nulli perché non erano stati instaurati nei confronti di tutti i soci e della società, in violazione del litisconsorzio necessario previsto per gli accertamenti unitari relativi alle società di persone. Erano stati dedotti anche motivi riguardanti la prova dell'attività societaria, la violazione delle norme sulla società di fatto, l'insufficiente motivazione e l'omessa pronuncia sulla convenzione contro le doppie imposizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso, ritenendo nullo il processo per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. In materia di accertamento unitario dei redditi di una società di persone e dei relativi soci, la controversia deve essere trattata in un unico giudizio con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché V.E. non era stata parte del procedimento e non sussistevano i presupposti per una riunione valida in sede di legittimità, la Corte ha cassato sia le sentenze della CTR sia quelle della CTP e ha rinviato le cause, riunite, alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e deciderà nuovamente anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte non ha quindi deciso nel merito se la società di fatto esistesse o se gli accertamenti fiscali fossero fondati.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
Impone che, quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente una società e tutti i suoi soci, il giudizio sia instaurato o integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del procedimento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente la riunione di procedimenti connessi, ma non sostituisce automaticamente l'integrazione del contraddittorio quando manca un litisconsorte necessario.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, T.U.I.R.
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro percezione
L'accertamento del reddito societario e quello dei redditi dei soci costituiscono un accertamento unitario; per questo la decisione deve coinvolgere la società e tutti i soci.
Codice civile, art. 2247
Rileva per individuare gli elementi costitutivi della società di fatto, quali il conferimento di beni o servizi, l'esercizio comune di un'attività economica e la divisione degli utili. La Corte non ha esaminato tali elementi perché ha deciso preliminarmente sulla nullità processuale.
Codice civile, art. 2251
La società semplice non è soggetta a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
È richiamata dall'Agenzia per sostenere che la società di fatto può esistere anche senza un contratto formalizzato. La questione è rimasta assorbita per la cassazione con rinvio.
Codice civile, art. 2697
L'Agenzia sosteneva che, provata la fattispecie storica della società di fatto, spettasse ai contribuenti dimostrare eventuali elementi reddituali negativi o contrari. La Corte non ha valutato la censura nel merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il motivo relativo alla presunta omessa pronuncia sulla convenzione contro le doppie imposizioni è stato assorbito e non deciso.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda unitariamente una società di persone o una società di fatto e i redditi imputati ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
- La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni e rinvio al giudice di primo grado.
- La riunione di procedimenti connessi non elimina necessariamente la necessità di integrare il contraddittorio: occorre verificare che tutti i soggetti coinvolti siano effettivamente parti del giudizio.
- La decisione della Cassazione è stata esclusivamente processuale: non conferma né esclude l'esistenza della società di fatto e non stabilisce se gli accertamenti fiscali fossero sostanzialmente corretti.
- Nel giudizio di rinvio dovranno essere riesaminate, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sia la prova dell'esistenza della società di fatto sia la determinazione dei redditi e delle imposte conseguenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20142 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20165 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →